L.R. 03 Gennaio 1996, n. 1 |
Modifica dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985 n. 6 e dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39. |
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1
Modifice dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 1. Il penultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, è sostituito dal seguente: "le schede, con le eventuali osservazioni pervenuti nei termini fissati, unitamente ai fascicoli personali, sono sottoposte, per la selezione e la formulazione della graduatoria, all'esame di una commissione, nominata dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'ottava Commissione cosialiare, composta da quattro esperti in materie giuridiche e/o amministrative, anche appartenenti all'ordine giudiziario,è presieduta da un magistrato amminstrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, oppure da un dirigente generale della pubblica amministrazione". 2. Ai membri della Commissione sono corrisposti gliemolumenti previsti dall'art. 1, della legge regionale 9 giugno 1975 n. 60 così come modificato ed integratodall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1991, n. 7. Art. 2
Modifica dell'art. 8 della legge 12 settembre 1994, n. 39 1. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 39, è sostituito dal seguente: "7. In sede di prima applicazione della presente legge, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, nel limite di posti disponibili, con gli stessi criteri e modalità fissati dall'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni". Art. 3
Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 3 gennaio 1996 BADALONI |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |