Modifica dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985 n. 6 e dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39.

Numero della legge: 1
Data: 3 gennaio 1996
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1996
L.R. 03 Gennaio 1996, n. 1
Modifica dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985 n. 6 e dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39.


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1
Modifice dell'art. 25 della legge regionale
11 gennaio 1985, n. 6

1. Il penultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, è sostituito dal seguente: "le schede, con le eventuali osservazioni pervenuti nei termini fissati, unitamente ai fascicoli personali, sono sottoposte, per la selezione e la formulazione della graduatoria, all'esame di una commissione, nominata dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'ottava Commissione cosialiare, composta da quattro esperti in materie giuridiche e/o amministrative, anche appartenenti all'ordine giudiziario,è presieduta da un magistrato amminstrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, oppure da un dirigente generale della pubblica amministrazione".

2. Ai membri della Commissione sono corrisposti gliemolumenti previsti dall'art. 1, della legge regionale 9 giugno 1975 n. 60 così come modificato ed integratodall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1991, n. 7.
Art. 2
Modifica dell'art. 8 della legge 12 settembre 1994, n. 39

1. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 39, è sostituito dal seguente:
"7. In sede di prima applicazione della presente legge, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, nel limite di posti disponibili, con gli stessi criteri e modalità fissati dall'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni".
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1996
BADALONI

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.