L.R. 22 Gennaio 1977, n. 8 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo della economia montana.
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Art. 1 Il primo comma dell' art. 21 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, viene cosi' integrato: << Le comunita' montane potranno altresi' avvalersi, gratuitamente, per i compiti istituzionali e per l' assistenza tecnica, degli uffici della Regione ed, inoltre, per esigenze particolari, temporanee ed eccezionali, anche del personale regionale. In tale ipotesi saranno a carico delle comunita' montane soltanto gli oneri relativi al trattamento di missione e quelli eventualmente dovuti per prestazioni fuori dell' orario ordinario del lavoro >>. Art. 2 Il secondo comma dell' art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, e' cosi' sostituito: << Le comunita' montane 13a, 16a e 17a assorbiranno il personale delle aziende silvo - pastorali in servizio alla data del 31 gennaio 1973 e subentreranno nelle attivita' e passivita' delle suddette aziende in proporzione al numero dei comuni acquisiti per effetto della presente legge >>. Art. 3 All' art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, vengono aggiunti i seguenti ulteriori commi: << Le comunita' montane 13a, 16a e 17a istituiranno, con propri regolamenti, ruoli ad esaurimento nei quali dovra' essere collocato il personale da assorbire secondo il disposto del comma precedente. Tali regolamenti dovranno prevedere come disciplina del rapporto di impiego la normativa identica a quella in vigore per il personale dipendente da comuni e province, sia per quanto concerne lo stato giuridico che il trattamento economico, di pensione e previdenza >>. Art. 4 All' onere finanziario, che si presume in complessive L. 150.000.000 per ciascuno degli anni 1977 e successivi per la corresponsione delle spettanze al personale addetto a compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo - pastorale, provvedera' la Regione tramite le comunita' montane presso cui detto personale presta servizio. A tal fine nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977 sara' iscritta la spesa di L. 150.000.000, in apposito capitolo da istituirsi con la seguente denominazione: << Corresponsione del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende speciali silvo - pastorali, addetto a compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo - pastorale >>. All' onere relativo si fara' fronte mediante parziale utilizzazione della maggiore entrata derivante dall' incremento del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determinato ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 356. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 22 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 gennaio 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |