L.R. 03 Novembre 1997, n. 35 |
Modifica all'articolo 8 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1, 2 e 3 agosto 1997 in materia di aree naturali protette regionali.
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Pubblicata nel B.U. 10 novembre 1997, n. 31, S.O. n. 2) ARTICOLO UNICO - dopo la lettera o) del comma 3 e' aggiunta in fine la seguente: "o-bis) qualsiasi attivita' edilizia nelle zone territoriali omogenee C),D) ed F) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968". - La lettera b) del comma 4 e' abrogata. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |