L.R. 09 Settembre 1988, n. 60 |
Disciplina degli interventi a favore dei comuni colpiti dal sisma in data 11 aprile 1987 e delle provvidenze per le popolazioni ivi residenti.
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(Pubblicato nel B.U. 26 settembre 1988, n. 26) Art. 1 1. La Regione interviene mediante erogazione di contributi in favore dei comuni della provincia di Roma colpiti dal sisma iniziato in data 11 aprile 1987, per le spese di primo intervento, il consolidamento ed il ripristino di edifici ad uso pubblico ed in favore delle popolazioni ivi residenti per le riparazioni del patrimonio edilizio privato, compresi gli edifici ammessi al culto di valore storico - monumentale. Art. 2 1. Per la effettuazione degli interventi di prima necessita' e di quelli sul patrimonio edilizio pubblico, la Giunta regionale adotta apposita deliberazione, previa motivata richiesta dei comuni interessati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale viene disposta la concessione in favore dei comuni stessi dei contributi di cui al precedente articolo, sentita la competente Commissione consiliare permanente. 2. La richiesta dei comuni deve contenere l' indicazione della spesa complessiva presunta e non puo' superare i limiti dello stanziamento regionale. Art. 3 1. L' ordinamento della spesa a favore degli enti locali territoriali per le finalita' previste dal precedente articolo 1, viene disposta nella misura del 75 per cento dell' ammontare dei contributi, di cui il 30 per cento e' rappresentato dalle spese di primo intervento, immediatamente dopo il perfezionamento delle deliberazioni di riparto dei fondi, con le quali si e' provveduto all' impegno. 2. All' atto della consegna dei lavori, la Giunta regionale emette titolo di spesa a favore dei comuni interessati per un' ulteriore quota pari al 15 per cento, su presentazione da parte degli enti beneficiari del verbale di eseguita consegna dei lavori. 3. Gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti a rendicontare alla Giunta regionale alla scadenza dell' esercizio finanziario nonche' ad ultimazione dell' opera la utilizzazione delle somme ricevute. All' ultimazione dell' opera la Giunta regionale dispone il pagamento della quota a saldo. 4. Decorso un anno dalla data della prima erogazione dei fondi senza che l' ente abbia dato inizio ai lavori, e' facolta' della Giunta regionale revocare la concessione del contributo e recuperare la relativa somma anche attraverso compensazione amministrativa. Art. 4 1. Per l' attuazione degli interventi in favore delle popolazioni per la riparazione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, la Giunta regionale concede contributi sulla spesa occorrente purche' sia mantenuta la destinazione d' uso del fabbricato quale risultava alla data dell' 11 aprile 1987. Art. 5 1. I proprietari dei fabbricati non possono usufruire di ulteriori benefici finanziari aventi la stessa finalita' di quelli loro concessi con la presente legge. Art. 6 1. I contributi previsti per la riparazione dei fabbricati di proprieta' privata sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, sull' ammontare della spesa occorrente comprese spese generali e IVA (imposta sul valore aggiunto), risultate da apposita perizia compilata con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente, redatta da un tecnico iscritto all' albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio. 2. I contributi di cui al precedente comma sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa come sopra determinata, la quale comunque non potra' superare la somma di L. 12 milioni per alloggio e L. 3 milioni per ogni locale con diversa destinazione d' uso fino ad un massimo di L. 8 milioni. 3. All' accertamento della consistenza dei fabbricati, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e del catasto rurale o quando queste siano distrutte o perdute, provvede il comune interessato. 4. Per l' accertamento del titolo di proprieta' dei fabbricati danneggiati, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, e' consentita la presentazione della documentazione di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Art. 7 1. I contributi di cui al precedente articolo 6 sono corrisposti con le modalita' di cui al successivo articolo 10, nella misura di seguito specificata: a) 40 per cento a dimostrazione di avvenuto inizio lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione lavori; b) ulteriore 50 per cento a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori emesso dalla direzione lavori al compimento del 60 per cento delle opere previste nella perizia giurata di cui al precedente articolo 6; c) un residuo del 10 per cento a seguito dell' approvazione, da parte del comune, degli atti comprovanti l' avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia. 2. In caso di sostanziale difformita' dei lavori eseguiti da quelli previsti dalla perizia giurata o quando gli stessi risultino comunque non regolarmente eseguiti si provvede al recupero delle somme erogate, con le modalita' di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, mediante provvedimento del Presidente della Giunta regionale, emesso su proposta dell' assessore regionale ai lavori pubblici. Art. 8 1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti debbono essere presentate al comune nel quale l' edificio danneggiato e' ubicato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La perizia e l' ulteriore documentazione a corredo delle predette istanze debbono essere presentate nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I lavori debbono comunque avere inizio non oltre i novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo articolo 10 pena la revoca del contributo. 4. Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza. 5. Il termine per l' inizio dei lavori di cui al terzo comma del presente articolo puo' essere prorogato su motivata istanza degli interessati con provvedimento comunale. Art. 9 1. Il comune, esaminate le domande pervenute, con propria deliberazione stabilisce l' ammissibilita' delle stesse e ne determina la graduatoria, indicando per i proprietari residenti la classe di reddito dell' istante. 2. La deliberazione di cui al precedente comma viene inviata alla Regione, entro il sessantesimo giorno dal termine utile per la presentazione delle perizie giurate di cui al precedente articolo 8. 3. Per la formazione della graduatoria il comune deve tenere presente i seguenti criteri di priorita': a) immobili effettivamente utilizzati a carattere continuativo, alla data dell' 11 aprile 1987 dagli stessi proprietari; b) immobili utilizzati a carattere continuativo, alla stessa data, da locatari; c) immobili utilizzati stagionalmente; d) immobili non utilizzati o utilizzati saltuariamente. 4. Devono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato: dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatorie in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle stesse. 5. Alla graduatoria devono essere allegate le domande e le perizie giurate presentate dagli interessati. Art. 10 1. La Giunta regionale ripartisce fra i comuni le risorse finanziarie disponibili, in base alla entita' delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dai comuni stessi, sentita la competente Commissione consiliare permanente. 2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, secondo le priorita' indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali. 3. Per i casi previsti dal precedente articolo 9, terzo comma, lettera b), il contributo e' concesso solo in presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente alla data dell' 11 aprile 1987 salvo rinuncia del locatario. Art. 11 1. Per l' attuazione del programma di interventi sul patrimonio pubblico e' autorizzata la spesa di L. 400 milioni che e' iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa per l' anno 1988 al capitolo n. 11784 di nuova istituzione denominato: << Interventi urgenti per il consolidamento ed il ripristino di edifici ad uso pubblico dei comuni della provincia di Roma, danneggiati dal sisma dell' 11 aprile 1987 >>. 2. Per la riparazione del patrimonio edilizio privato e' autorizzata la spesa di L. 600 milioni che e' iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa per l' anno 1988 al capitolo n. 11785 che viene istituito con la seguente denominazione: << Provvidenze in favore della popolazione dei comuni della provincia di Roma colpite dal terremoto dell' 11 aprile 1987 >>. 3. All' onere complessivo di L. 1.000 milioni si fa fronte, quanto alla competenza, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto nel bilancio 1988 al capitolo n. 29821, elenco n. 4, lettera l); quanto alla cassa, mediante analoga riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31021 del medesimo bilancio. Art. 12 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |