Modifica ed integrazione alla legge regionale 16 gennaio1980, n. 1, concernente: << Norme per la coltivazionedi cave e torbiere nella Regione Lazio >>.

Numero della legge: 33
Data: 9 maggio 1983
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1983

L.R. 09 Maggio 1983, n. 33
Modifica ed integrazione alla legge regionale 16 gennaio1980, n. 1, concernente: << Norme per la coltivazionedi cave e torbiere nella Regione Lazio >>.

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1983, n. 15)


Art. 1

Dopo il primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' inserito il seguente comma:

<< Con il medesimo atto il sindaco provvede all' approvazione della convenzione di cui al precedente
comma, ed all' autorizzazione alla coltivazione >>.


Art. 2

Dopo il quinto comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, cosi' come risulta modificato dalle successive leggi regionali 9 febbraio 1982, n. 9 e 9 febbraio 1982, n. 10, e' inserito il seguente comma:

<< Il termine di diciotto mesi dall' insediamento della commissione consultiva regionale di cui ai precedenti commi resta sospeso per il periodo di centoventi giorni se la commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive richiede all' istante di integrare la documentazione >>.


Art. 3

Dopo l' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' inserito il seguente articolo:

<< Art. 23- bis

Fino alla data di entrata in vigore del piano di cui al precedente articolo 2 gli esercenti l' attivita' estrattiva di cui all' articolo 23 hanno facolta' di chiedere l' estensione dell' autorizzazione ad aree di riserva nel concorso delle condizioni del secondo comma del predetto articolo 23 >>.


Art. 4

Dopo l' articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' inserito il seguente articolo:

<< Art. 24- bis

Per le attivita' estrattive legittimamente in corso sugli alvei fluviali, che vengano a cessare per cause di forza maggiore, la prosecuzione dei lavori di coltivazione in altre superfici attinenti alla medesima attivita' estrattiva quali aree di riserva, e' subordinata ad autorizzazione da concedersi con i criteri e le modalita' di cui al precedente articolo 23.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.