L.R. 17 Luglio 1982, n. 25 |
Termini versamento tassa annuale sulle concessioni regionali per l' esercizio venatorio.
|
(Pubblicata nel B.U. 10 agosto 1982, n. 22) Art. 1 (Termini versamento tassa annuale) Il versamento della tassa annuale di concessione regionale per l' esercizio venatorio, di cui all' art. 2, n. 9 bis, punto n. 1 << Abilitazione all' esercizio venatorio >>, della legge regionale 28 settembre 1979, n. 79, e del Titolo II << caccia e pesca >> n. 17, punto n. 1 << Abilitazione all' esercizio venatorio >> della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, deve essere effettuato negli stessi termini di versamento della corrispondente tassa annuale governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia. Il tributo regionale non e' dovuto qualora non si eserciti la caccia durante il periodo annuale di validita' dell' autorizzazione statale. Art. 2 (Norma transitoria) Al fine di far coincidere, in sede di prima applicazione della legge, i periodi di validita' delle due autorizzazioni, statale e regionale, di cui al precedente articolo 1 il termine di scadenza del 31 ottobre 1982 per il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali per l' esercizio venatorio e' prorogato alla scadenza annuale di ogni singola licenza di porto di fucile per uso di caccia. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |