L.R. 07 Marzo 1983, n. 13 |
Inquadramento del personale in servizio presso l' istituto di osservazione maschile << Casal del Marmo >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1983, n. 9) Art. 1 Il personale assunto dalla Regione Lazio in quanto gia' dipendente dall' ente che, per convenzione con il Ministero di grazia e giustizia, svolgeva alla data della entrata in vigore della legge regionale 27 novembre 1979, n. 86, presso l' istituto di osservazione maschile << Casal del Marmo >>, l' attivita' di cui al punto e) dell' articolo 4 della legge quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845, passata alla gestione diretta della Regione con decorrenza 1° aprile 1980 ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, previo superamento di apposito esame - colloquio inteso ad accertare il possesso della necessaria idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni o mansioni, e sempreche' in possesso dei requisiti richiesti per l' accesso all' impiego regionale dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, con esclusione del limite di eta', verra' immesso sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 2, nei ruoli della formazione professionale di cui al terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 86, purche' ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con spesa a carico della Regione. Art. 2 Il personale di cui all' articolo precedente assunto con funzioni docenti e' inquadrato nei livelli quinto e sesto, sulla base di quanto previsto dall' ordinamento del personale per la formazione professionale e delle mansioni per le quali e' stata deliberata l' assunzione da parte della Giunta regionale. Il personale di cui all' articolo precedente assunto con mansioni amministrative e' inquadrato nei livelli funzionali, sulla base delle mansioni per le quali e' stata deliberata l' assunzione da parte della Giunta regionale. Salvo per quanto previsto per le funzioni docenti, il personale che non sia fornito del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello individuato ai sensi del primo comma del presente articolo, sara' inquadrato nel livello immediatamente inferiore, sempreche' sia fornito del titolo di studio richiesto per l' accesso a questo ultimo. L' inquadramento avra' decorrenza alla data del 1° aprile 1980. Il personale docente in possesso alla data di assunzione alla Regione della laurea e che, ai sensi del precedente primo comma, e' inquadrato al quinto livello, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato al sesto livello qualora svolga funzioni docenti per le quali e' richiesto dalle vigenti disposizioni il possesso di tale titolo di studio. Art. 3 La spesa per l' attuazione della presente legge prevista in L. 160.000.000 per il corrente anno finanziario 1980 e' compresa nello stanziamento del capitolo n. 25207 del bilancio di previsione 1983. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |