L.R. 21 Novembre 1994, n. 61 |
Modificazione della legge regionale 20 agosto 1994, n. 36 concernenteModificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente:Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli exconsiglieri regionali .
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Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990 , n. 34 e' sostituito dal seguente: "2. La misura dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29, e' elevata al 29 per cento e viene calcolata sulla indennita' mensile del consigliere regionale al netto delle ritenute fiscali a far data dal 1 gennaio 1994". Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |