L.R. 17 Febbraio 1992, n. 9 |
Deroga alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 40, concernente: «Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali».
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Art. 1 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 29 agosto 1991, n. 40, la commissione del concorso interno per la copertura di 15 posti di seconda qualifica funzionale dirigenziale nel ruolo del personale degli uffici regionali, di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 39, e' composta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, oppure da un dirigente generale della pubblica amministrazione, con funzioni di presidente, e da quattro esperti nelle materie di esame scelti tra i docenti universitari o esercenti attivita' libero-professionale; le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |