L.R. 19 Gennaio 1999, n. 3 |
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7,concernente: "Accesso al credito ed incentivaione alle imprese artigiane".
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s.o. n.1 Art. 1 (Modifica all'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi: "3 bis. Ove non previsto dalla presente legge, l'entita' massima dei singoli contributi, le condizioni e le modalita' per la loro concessione e revoca, i criteri per la determinazione del loro ammontare nonche' i tempi di erogazione, sono determinati dal regolamento di attuazione o dagli atti di programmazione." "3 ter. In ogni caso ciascuna impresa puo' benificare, direttamente o indirettamente, di uno o piu' contributi previsti dalla presente o da altra legge, purche' gli aiuti concessi si mantengano entro la categoria di aiuto de minimis come definito dall'Unione Europea." Art. 2 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7/1998) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/1998 e' inserito il seguente comma: "1 bis. L'Artigiancredito del Lazio e' costituito con la partecipazione di almeno una cooperativa artigiana di garanzia per ognuno delle cinque province della Regione Lazio e di almeno un consorzio fidi regionale, costituito ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46". Art. 3 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 7/1998) 1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/1998 e' abrogato. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |