Interventi per opere pubbliche di bonifica.

Numero della legge: 51
Data: 17 settembre 1974
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1974

L.R. 17 Settembre 1974, n. 51
Interventi per opere pubbliche di bonifica.



Art. 1

La Regione interviene per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo di:
a) estendere l' irrigazione;
b) completare e rendere funzionanti opere gia' iniziate;
c) ripristinare opere preesistenti.
Gli interventi sono attuati secondo i principi e le modalita' stabiliti nella legge 27 ottobre 1966 n. 910 e nelle leggi da essa richiamate.


Art. 2

I programmi di intervento proposti dai consorzi di bonifica, purche' risultino adeguati ai piani di sviluppo delle Comunita' Montane dove siano costituite, sono approvati dalla Giunta su proposta dell' Assessorato all' Agricoltura, sentito un comparto costituito con gli Assessori ai Lavori pubblici, Programmazione, Assetto del territorio.


Art. 3

All' onere per l' attuazione della presente legge previsto per l' anno finanziario 1974 in L. 3.500.000.000 si fara' fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1974.
Tale somma verra' iscritta nello stesso bilancio 1974 sul seguente capitolo, di nuova istituzione: cap. 2766 con denominazione << spese per finanziamento di opere pubbliche di bonifica >> L. 3.500.000.000.


Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti, su proposta dell' Assessore al Bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 17 settembre 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 settembre 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.