MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, N. 24, CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Numero della legge: 30
Data: 20 ottobre 1997
Numero BUR: 30
Data BUR: 20/10/1997

L.R. 20 Ottobre 1997, n. 30
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, N. 24, CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI


Art. 1
(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24)

1. L'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Modalita' per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali)

1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3 le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, debbono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata di:

a) certificati di iscrizione nella sezione 8^ del registro prefettizio di cui al comma 4 dell'articolo 3 e nella sezione specifica cui direttamente afferisce l'attivita' svolta;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; c) copia conforme del libro dei soci;
d) elenco delle figure professionali che operano nelle attivita' della cooperativa;
e) relazione sull'attivita' svolta o che si intende svolgere;
f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione;
g) copia dell'ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un anno.

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella "sezione B" dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle persone svantaggiate prevista nell'articolo 4 della l. 381/1991, con le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2.

3. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella "Sezione C" dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista nei commi 1 e 2, debbono presentare un certificato attestante l'iscrizione in albi regionali delle cooperative sociali costituenti il consorzio.

4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i consorzi possono avvalersi, ove possibile, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto ministeriale 28 febbraio 1992, n. 303.

5. Entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

6. Il decreto e' comunicato, entro trenta giorni dall'adozione, al richiedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all'azienda unita' sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.".


Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.