Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20, "Disciplina delle funzioni di polizia locale"

Numero della legge: 12
Data: 27 marzo 1996
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/03/1996

L.R. 27 Marzo 1996, n. 12
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20, "Disciplina delle funzioni di polizia locale"




Art. 1

1. L'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 1990, n.20 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale)


1. La Regione garantisce, in conformita' alla legge regionale 25 febbraio 1992, n.23, "Ordinamento della formazione professionale", e successive modificazioni, lo svolgimento dei corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dei servizi di polizia locale, nonche' per:
a) la preparazione dei cittadini che aspirano a partecipare a concorsi per l'accesso nei servizi di polizia locale degli enti locali;
b) la qualificazione di vincitori di concorsi banditi dagli enti locali per la copertura di posti di addetti ai servizi di polizia locale.

2. I regolamenti degli enti locali possono prevedere che la partecipazione ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi, riconosciuti e autorizzati dalla Regione, costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale, fatte salve le eventuali diverse disposizioni in materia di accesso a particolari qualifiche funzionali previste dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego.

3. La Regione, in base alle disposizioni contenute negli articoli 39,40 e 41 della legge regionale n.23 del 1992, e successive modificazioni, e con le modalita' delle stesse previste, puo' autorizzare i comuni che ne facciano richiesta a organizzare e svolgere a proprie spese corsi di qualificazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, anche al fine di consentire agli stessi di partecipare ai concorsi previsti per l'accesso alle qualifiche superiori.

4. I corsi sono svolti, nell'ambito delle materie indicate nell'art. 11 della presente legge, da apposite commissioni composte da docenti nelle materie medesime e si concludono con prove finali di idoneita' svolte con le modalita' e con gli effetti di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 del 1992 e successive modificazioni.

5. Le prove finali di idoneita' di cui al comma 4, le commissioni esaminatrici sono composte dagli stessi docenti che svolgono i corsi e da un rappresentante della competente struttura dell'assessorato regionale rapporti e relazioni istituzionali.

6. Sono fatti salvi i corsi eventualmente gia' avviati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' conformi alle disposizioni di cui agli articoli 39,40 e 41 della legge regionale n. 23 del 1992".


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.