L.R. 13 Marzo 1989, n. 18 |
Interventi straordinari per il recupero degli edifici scolastici adibiti a scuole medie e superiori di proprieta' delle province e dei comuni.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1989, n. 9) Art. 1 1. La Regione negli anni 1989 e 1990 contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento, riattamento, ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza. nonche' alla eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici adibiti a scuole medie e superiori di prioprieta' delle province e dei comuni, mediante la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con le procedure previste dalla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12. Art. 2 1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1989 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1990. 2. Alla copertura della spesa per l'anno 1989 si provvede: a) quanto a lire 5.000 milioni mediante utilizzazione del corrispondente importo iscritto al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera e) del bilancio 1988 ai sensi dell' articolo 20, quarto comma della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; b) quanto ai restanti lire 5.000 milioni con la legge di bilancio per l' anno 1989. 3. Alla copertura della spesa per l' anno 1990 si provvedera' con la legge di bilancio relativa a tale esercizio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |