Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.

Numero della legge: 58
Data: 23 dicembre 1982
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1983

L.R. 23 Dicembre 1982, n. 58
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.

(Pubblicata nel B.U. 10 gennaio 1983, n. 1)


ARTICOLO UNICO

L' articolo 44 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, e' sostituito dal seguente:
44
Concorsi per la formazione di consulenti L' idoneita' dei consulenti da avviare ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 45 viene determinata in conformita' alle norme previste negli articoli 51, 52 e 53 della legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153, attraverso pubblici concorsi istituiti appositamente dalla Regione, sulla base dei programmi annuali di attivita'. Per essere ammessi ai corsi sono necessari i seguenti requisiti e titoli:
a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40;
b) possesso, per almeno l' 80 per cento dei partecipanti, di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o scienze economiche o sociologiche o di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario; per il restante 20 per cento, potranno essere ammessi coloro che avendo eta' non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45, abbiano per almeno cinque anni svolto attivita' di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo;
c) aver superato un colloquio psico - attitudinale, inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell' attivita' di consulenza ed il grado di sensibilita' dei problemi socio - economici del mondo agricolo nonche' una sufficiente esperienza nel settore agricolo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.