Istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali.

Numero della legge: 14
Data: 9 febbraio 1979
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1979

L.R. 09 Febbraio 1979, n. 14
Istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali.





Art. 1

La Regione Lazio e' autorizzata ad istituire, d' intesa con le organizzazioni sindacali del personale, in appositi idonei ed attrezzati locali, servizi di mensa per il personale dipendente, impegnato nelle particolari esigenze derivanti dallo svolgimento dei compiti istituzionali.


Art. 2


Alla gestione dei servizi di mensa, di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede, sentite le organizzazioni sindacali aziendali piu' rappresentative in campo nazionale del personale, affidando, con apposita convenzione, il servizio a organizzazioni a carattere socio - ricreativo, regolarmente istituite fra i lavoratori regionali.


Art. 3

La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, d' intesa con le organizzazioni sindacali del personale, i criteri di gestione della mensa, i relativi controlli, la composizione ed il prezzo dei pasti - tipo, precisando la spesa unitaria posta a carico degli utenti e quella, relativa alla organizzazione dei servizi ed ai costi fissi degli stessi, gravante sul bilancio regionale.


Art. 4

Nei locali delle mense di cui all' art. 1 puo' essere attuato anche servizio di bar, secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, d' intesa con le organizzazioni sindacali del personale, purche' sia assicurata l' autosufficienza economica della gestione del servizio stesso.


Art. 5

Ai fini dell' applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l' anno finanziario 1979.
La suddetta spesa sara' iscritta in termini di competenza e di cassa ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979, con la seguente denominazione: " Spese concernenti il servizio di mensa per il personale regionale ".
All' onere derivante dall' autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo, si fara' fronte mediante riduzione di L. 300 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo concernente il fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l' anno 1979.
La spesa per gli anni successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.