Istituzione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

Numero della legge: 41
Data: 26 giugno 1989
Numero BUR: 19
Data BUR: 11/07/1989

L.R. 26 Giugno 1989, n. 41
Istituzione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

(Pubblicata nel B.U. 11 luglio 1989, n. 19, S.O. n. 2) .


Art. 1
(Istituzione)

1. E' istituito con la presente legge il parco regionale naturale dei Monti Lucretili, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili e' compreso nel sistema dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 2
(Finalita' e classificazione)

1. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili e' destinato al corretto uso e valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali, alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversita' genetica delle specie animali e vegetali presenti, allo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali interessate.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione delle risorse disponibili, programmati secondo le direttive degli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 8.

3. In particolare il parco regionale naturale dei Monti Lucretili e' destinato alla tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio montano appenninico e delle componenti naturali, sociali e culturali ad esso legate.

4. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili e' classificato come parco regionale naturale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 3
(Perimetrazione - Zonizzazione)

1. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili e' delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 25.000 (allegato A). Tale allegato costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4, o in caso di inadempienza da parte dello stesso, il Presidente della Giunta regionale, dispone l' apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco regionale, recanti la dicitura " Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale naturale dei Monti Lucretili " ed un simbolo proprio e caratteristico del parco stesso.


Art. 4
(Gestione)

1. La gestione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili e' affidata ad un consorzio tra i comuni di Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Palombara Sabina, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Percile, Scandriglia, Orvinio, Poggio Moiano, la comunita' montana IX " Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini ", la comunita' montana X " Valle dell' Aniene ", che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Regione Lazio.

2. Sono organi del consorzio:
a) l' assemblea, costituita dai sindaci dei comuni interessati o da loro delegati, quali membri di diritto, e da due consiglieri, di cui uno per le minoranze, eletti da ciascun consiglio comunale e dal presidente e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, di ciascuna comunita' montana;
b) il comitato di gestione costituito da quattro membri, oltre il presidente, eletti dall' assemblea;
c) il Presidente eletto dall' assemblea.

3. Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso.

4. Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi del consorzio.

5. Le riunioni degli organi consortili sono valide con la maggioranza dei componenti.

6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali facenti parte del consorzio, designano i propri rappresentanti in seno all' assemblea del consorzio stesso.

7. Il consorzio adotta il proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale, per la definitiva approvazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla elezione degli organi di cui al precedente sesto comma.

8. La Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, procede alla eventuale approvazione dello stato ovvero ritrasmette all' ente gestore lo statuto per le modifiche necessarie.

9. In caso di mancata costituzione del consorzio, ovvero in caso di scioglimento dello stesso o di costante inadempienza alle norme ed alle direttive contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta, entro sessanta giorni dalla rilevazione dell' inadempienza.


Art. 5
(Comitato consultivo tecnico - scientifico)

1. L' ente gestore del parco regionale naturale dei Monti Lucretili si avvarra' della consulenza di un comitato tecnico - scientifico composto, oltre a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da:
a) un esperto in pianificazione territoriale;
b) un archeologo;
c) un paleontologo;
d) un paletnologo;
e) un agronomo;
f) un esperto in materia di gestione dei parchi e delle delle riserve naturali designato dal Presidente della Giunta regionale.

2. L' ufficio sara' composto da un direttore tecnico, da un vice direttore, dal personale tecnico ed amministrativo in ragione di un massimo complessivo di trenta addetti.

3. Il comitato tecnico - scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali, sulle attivita' di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall' ente gestore.


Art. 6
(Personale del consorzio)

1. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio nel parco regionale naturale dei Monti Lucretili, l' ente gestore costituira' un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del parco stesso.

2. L' ufficio sara' composto da un direttore tecnico, da un vice direttore, dal personale tecnico ed amministrativo in ragione di un massimo complessivo di trenta addetti.

3. Il personale del consorzio verra' assunto mediante pubblici concorsi, i cui termini verranno stabiliti di concerto con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale di parchi e riserve naturali.

4. Il direttore tecnico ed il vice direttore verranno assunti mediante concorso, per titoli ed esami, che accertino la professionalita' e l' esperienza acquisite in materia di pianificazione del territorio e di gestione di parchi naturali.

5. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili l' ente gestore potra' avvalersi di personale dipendente dagli enti locali consorziati, nonche' di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Il personale dipendente dall' ente gestore del parco regionale naturale dei Monti Lucretili svolgera', nel territorio del parco e nei territori limitrofi con esso collegato, compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, floristico, forestale e culturale, per l' osservanza delle norme statali, regionali e locali in materia, nonche' per garantire il rispetto e l' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco e per assicurare l' incolumita' personale dei visitatori del parco.


Art. 7
(Strumenti di attuazione)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla approvazione dello statuto del consorzio, l' ente gestore e' tenuto ad adottare il piano di assetto del territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili ed il relativo programma di attuazione.

2. Contestualmente alla adozione del piano di assetto e del programma di attuazione, l' ente gestore predispone ed adotta il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attivita' in esso compatibili.

3. Il piano di assetto territoriale, il programma di attuazione ed il regolamento, vengono adottati dall' assemblea del consorzio ed affissi per trenta giorni, a cura del presidente del consorzio, nell' albo di ognuno degli enti facenti parte del consorzio, dandone notizia sul Foglio degli annunzi legali.

4. Contemporaneamente alla pubblicazione, il presidente invia copia degli atti alla Giunta regionale.

5. Entro i trenta giorni successivi all' ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni agli strumenti suddetti.

6. Entro i successivi novanta giorni l' assemblea del consorzio formula le proprie controdeduzioni sulle osservazioni presentate ed adotta definitivamente il piano di assetto, il programma di attuazione ed il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attivita'.

7. Entro i successivi trenta giorni l' ente gestore invia il piano di assetto, il programma di attuazione ed il regolamento alla Regione Lazio.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio regionale approva con legge regionale, su deliberazione della Giunta regionale, sentiti i competenti organi tecnici, il piano di assetto territoriale, il programma di attuazione ed il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attivita' del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.


Art. 8
(Direttive per gli strumenti di attuazione)

1. Il piano di assetto territoriale prevede l' articolazione del territorio ai fini del conseguimento degli obiettivi e delle finalita' istitutive del parco regionale naturale dei Monti Lucretini.

2. Il piano di assetto territoriale e' costituito da rappresentazioni grafiche in numero e scale appropriate per esprimere le scelte territoriali adottate, da una relazione illustrativa che specifichi gli obiettivi, le scelte ed i criteri informatori del piano stesso e delle norme di attuazione.

3. Il programma di attuazione deve contenere le previsioni dei tempi, dei modi e dei costi di attuazione del piano, le forme ed i mezzi di incentivazione delle attivita' compatibili con le finalita' istitutive del parco

4. Il regolamento disciplina l' uso del territorio, le modalita' di esecuzione degli interventi e l' esercizio delle attivita' previste nel piano di assetto.

5. In particolare, il piano di assetto territoriale deve indicare:
a) le eventuali zone di riserva integrale;
b) le eventuali zone di riserva orientata e gli interventi in essa attuabili;
c) le eventuali zone di riserva genetica;
d) le zone di interesse paesaggistico, vincolante ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) le zone da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici;
f) il sistema della viabilita' all' interno del territorio del parco;
g) le zone a prevalente destinazione agricola, zootecnica e silvocolturale.

6. Gli strumenti di attuazione, oltre a quanto previsto dall' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovranno altresi' indicare:
a) le modalita' di utilizzazione del patrimonio forestale di proprieta' pubblica e privata al fine di assicurare la salvaguardia delle associazioni vegetali naturali, delle specie faunistiche in esse presenti, la funzione di difesa del suolo nonche' la produzione legnosa ai fini economici, nelle zone all' uopo destinate, attraverso un idoneo piano di assestamento ed utilizzazione forestale, anche nel rispetto delle tradizioni e delle necessita' socio - economiche delle popolazioni interessate;
b) le modalita' per l' assistenza tecnica ai privati per il miglioramento dei boschi di loro proprieta', nonche' le norme per l' incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri, le norme e le direttive emanate dall' ente gestore;
c) le modalita' e gli interventi per lo sviluppo e l' incentivazione delle attivita' agricole, zootecniche ed artigianali;
d) le norme e le modalita' per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei e dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco;
e) la proposta di interventi, ed i relativi criteri di attuazione, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico;
f) le modalita' e gli interventi per la tutela e l' incremento della fauna selvatica, anche al fine di promuovere il suo irradiamento nei territori limitrofi;
g) le modalita' per la fruizione della viabilita' all' interno del parco per i mezzi il cui uso non sia connesso all' esercizio delle attivita' agricole, zootecniche, forestali ovvero all' espletamento di compiti di istituto da parte di enti ed organismi pubblici.


Art. 9
(Norme transitorie)

1. Fino all' approvazione degli strumenti attuativi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le norme da osservare nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sono le seguenti:
a) sono consentiti interventi volti al recupero ed alla conservazione delle caratteristiche ambientali;
b) e' consentito esercitare le attivita' tradizionali per il pascolo e la zootecnica e la manutenzione delle piste, delle mulattiere e dei sentieri esistenti, purche' cio' non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni tipo delle infrastrutture suddette;
c) e' inoltre consentita la realizzazione di percorsi attrezzati segnalati e descritti, denominati " sentieri natura " e di infrastrutture leggere per il turismo, per le attivita' didattiche e scientifiche, secondo progetti concordati con le strutture regionali competenti in materia di parchi e di riserve naturali, purche' non in contrasto con l' assetto generale e paesaggistico dei luoghi ed utili al raggiungimento delle finalita' istitutive del parco stesso e che non comportino, comunque, edificazione di nuove volumetrie;
d) e' altresi' consentita la realizzazione di annessi agricoli entro limiti di 0,001 metri cubi su metro quadro se previsti in piani particolareggiati;
e) e' consentito il taglio dei soli boschi cedui secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, con esclusione dell' apertura di piste di esbosco, assicurando l' assortimento delle specie, il rispetto di esemplari vetusti o di particolare conformazione, il rispetto del sottobosco e con il rilascio di un numero di matricine delle diverse specie proporzionale alla originaria composizione vegetale, fatte salve le norme piu' restrittive vigenti in materia;
f) e' consentito l' esercizio dell' uso civico nei boschi di proprieta' pubblica a seguito di autorizzazioni appositamente concesse dall' ente gestore e secondo i principi e le modalita' di cui al punto precedente lettera e);
g) e' consentita la trasformazione dei boschi ceduti in alto fusto con le modalita' di cui alle precedenti lettere;
h) e' consentito effettuare opere di rimboschimento con specie autoctone;
i) e' consentito effettuare interventi di miglioramento dei prati pascolo, ad eccezione dell' apertura di strade e piste di penetrazione;
l) e' consentito predisporre attrezzature di sosta e aree di " pic - nic ";
m) e' consentita la manutenzione di piste esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse.


Art. 10
(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

1. Entro il termine di dodici mesi dall' approvazione degli strumenti di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, i comuni dotati di strumento urbanistico vigente adottano le necessarie varianti per adeguarli agli strumenti di attuazione.

2. Entro lo stesso termine i comuni non dotati di strumento urbanistico vigente adottando, ai sensi della legge regionale, il piano regolatore generale che dovra' recepire le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti attuativi.


Art. 11
(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili dono comunque vietati:
a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;
b) l' apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;
c) l' abbandono di rifiuti di ogni genere;
d) il campeggio, l' accensione di fuochi al di fuori delle aree a tali scopi destinate, ad eccezione dei fuochi per la ripulitura dei castagneti;
e) l' apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione dei cartelli del parco stesso;
f) l' esercizio della caccia e dell' uccellagione, con qualunque mezzo esercitato. Eventuali catture di animali, in modo incruento ed a solo fine di ricerca scientifica, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere autorizzati dall' ente gestore previo parere delle competenti strutture regionali;
g) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici. Eventuali attivita' di ricerca potranno esser autorizzate dall' ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
h) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attivita'.


Art. 12
(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima e' stabilita in L. 200.000 quella massima in L. 2.000.000.

3. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme urbanistiche contenute nella presente legge e' stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 e massima di L. 20.000.000.

4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.


Art. 13
(Norme finanziarie)

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili e' autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. Per l' attuazione di quanto previsto nell' articolo 8 della presente legge e' inoltre autorizzata, per l' anno finanziario 1989 la spesa si L. 500.000.000.

3. L' onere di cui al primo comma del presente articolo viene posto a carico del capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato " Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 " che offre la necessaria disponibilita'.

4. L' onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto a carico del capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato " Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' socio - economiche compatibili nei rispettivi territori ", che offre la necessaria disponibilita'.

5. All' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
6. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attivita' svolte, ivi compresi progetti di attuazione o stralci di essi, nonche' delle attivita' da svolgere nell' anno successivo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.