Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari.

Numero della legge: 42
Data: 12 settembre 1986
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1986

L.R. 12 Settembre 1986, n. 42
Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1986, n. 27)


Art. 1

(Finalita')

La Regione, in attesa della legge quadro di riforma dei servizi sociali, con la presente legge disciplina la formazione professionale degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari.


Art. 2

(Esercizio dell' attivita' di assistente domiciliare e dei servizi tutelari)

L' attivita' degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari puo' essere svolta sia presso il domicilio dello utente che presso strutture residenziali e semiresidenziali.
L' attivita' di cui al precedente comma puo' essere esercitata solamente da coloro che sono in possesso dell' attestato di qualifica rilasciato al termine di corsi di formazione professionale, autorizzati ai sensi della presente legge, nei limiti o con le modalita' di cui alle norme della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.


Art. 3
(Scopo della formazione)

Scopo della formazione e' fornire competenze integrate di tipo domestico, sociale ed igienico esplicate in rapporto individualizzato con persone prive di autonomia o le cui risorse siano, anche temporaneamente, ridotte per particolari condizioni.


Art. 4
(Ammissione ai corsi di formazione)

L' ammissione ai corsi di formazione professionale e' riservata a coloro che sono in possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado e con i limiti di eta' previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 339, per l' ammissione ai corsi delle professioni sanitarie. Tale ammissione puo' essere subordinata, sulla base di disposizioni emanate con provvedimento della Giunta regionale, al superamento di una prova di selezione.


Art. 5
(Programma di corsi di formazione)

Il corso, di durata annuale, consta di 600 ore complessive cosi' articolate: n. 200 ore di lezioni teoriche; n. 150 ore di lavoro di gruppo, di esercitazioni pratiche e n. 250 ore di tirocinio. Il programma e' allegato alla presente legge. Eventuali aggiornamenti al programma che si rendessero necessari saranno apportati con deliberazione della Giunta regionale.
Lo svolgimento delle attivita' formative deve garantire una preparazione globale ed integrata tra teoria e pratica, l' utilizzo di metodologie che favoriscano la partecipazione degli allievi nonche' la sperimentazione pratica delle capacita' professionali (lezioni seminariali, dibattiti, lavori di gruppo).
Il tirocinio va realizzato in diversi presidi e servizi sociali e sanitari in modo da assicurare l' acquisizione di una capacita' professionale.
La frequenza al corso e' obbligatoria. Per essere ammessi all' esame finale gli allievi devono aver frequentato per almeno il 90 per cento ogni singola disciplina (teorica e pratica) ed essere stati scrutinati positivamente in tutte le discipline.


Art. 6

Direttore dei corsi e personale docente Il direttore del corso nonche' i docenti preposti alle discipline tecnico - pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di specifica preparazione professionale nel settore.
I docenti delle discipline teoriche devono essere in possesso del titolo di studio e/ o abilitazione attinente la materia insegnata.
E' previsto un docente di tirocinio almeno ogni trenta allievi.


Art. 7
(Esame finale)

L' esame finale e' diretto ad accertare le capacita' teorico - pratiche acquisite dall' allievo e consiste in una prova pratica corredata da una relazione scritta ed in un colloquio.
Agli allievi che hanno superato l' esame finale viene rilasciato dalla Regione un attestato accertante la qualificazione conseguita, la durata del corso e le materie insegnate.


Art. 8
(Composizione della commissione per l' esame finale)

La commissione per l' esame finale e' nominata dall' ente gestore del corso ed e' composta da:
a) un funzionario designato dall' Assessore regionale competente con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro;
c) un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;
d) il direttore del corso;
e) due rappresentanti del corpo docente del corso di cui uno prescelto tra i docenti delle discipline teoriche;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.


Art. 9
(Norme finali)

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni.


Art. 10
(Norme transitorie)

Coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per assistenti domiciliari e di servizi tutelari prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l' attestato di cui al precedente art. 2, previo superamento di una prova da svolgere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i criteri e le modalita' di cui al precedente art. 7.


ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 1986, N. 42 CONCERNENTE: << DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI DOMICILIARI DEI SERVIZI TUTELARI >>

ATTO ALLEGATO

PROGRAMMA DEL CORSO

A) Parte teorica
Area n. 1 ore 80
Deontologia professionale
Elementi di psicologia delle relazioni umane e familiari Sociologia dell' emarginato nella societa' attuale (con riferimento alle condizioni dell' anziano e dell' handicappato) Area n. 2 ore 60
Elementi di anatomia e fisiologia
Elementi di patologia (con particolare riferimento all' anziano ed all' handicappato) e di primo soccorso Elementi di alimentazione e dietetica
Area n. 3 ore 40
Igiene dell' ambiente
Igiene della persona (con particolare riferimento a situazioni handicappanti)
Economia domestica e dell' ambiente
Area n. 4 ore 20
Principi di legislazione sociale e di organizzazione dei servizi sociali e sanitari
Elementi di contabilita' familiare
B) Parte tecnico - pratica - ore 150.
Esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, seminari sui temi trattati nelle lezioni teoriche e di verifica del tirocinio
C) Parte pratica - ore 250.
Tirocinio effettuato con visite guidate e/ o esperienze di lavoro presso il domicilio di utenti del servizio, presso strutture residenziali o semiresidenziali << day hospidal >>, strutture ospedaliere, ed altro.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.