Interventi a favore dei comuni colpiti dal sisma iniziatoil 20 aprile 1981.

Numero della legge: 28
Data: 18 settembre 1981
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1981

L.R. 18 Settembre 1981, n. 28
Interventi a favore dei comuni colpiti dal sisma iniziatoil 20 aprile 1981.

(Pubblicato nel B.U. 30 settembre 1981, n. 27)


Art. 1

Nel territorio dei comuni colpiti dal sisma iniziato il 20 aprile 1981 ed individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio, sono autorizzati gli interventi di consolidamento e di ripristino di edifici ad uso pubblico quali ospedali, presidi sanitari e case comunali definiti dalla Giunta regionale, in relazione alla accertata entita' dei danni, con propria deliberazione.
Le modalita' tecniche ed amministrative per la effettuazione degli interventi di cui al precedente comma sono le stesse che la Regione adotta in caso di ricorso al decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010.


Art. 2

Per l' attuazione delle finalita' previste dalla presente legge, nel bilancio regionale per l' anno 1981 viene istituito il capitolo n. 16735 con la seguente denominazione: << Interventi di carattere urgente ed inderogabile per il consolidamento ed il ripristino di ospedali, presidi sanitari e case comunali dei castelli romani danneggiati dal sisma del 1981 >>, con lo stanziamento di L. 1.500.000.000 in termini di competenza.
All' onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 08996 del bilancio regionale per il medesimo anno 1981.


Art. 3

Per consentire interventi di particolare urgenza sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado, di proprieta' dei comuni e della provincia di Roma, nell' area territoriale dei castelli romani, interessata al fenomeno dello sciame sismico, e' autorizzato un ulteriore stanziamento in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 21304 del bilancio di previsione dell' esercizio 1981 di lire 1.000.000.000.
Per far fronte agli oneri di cui al precedente comma si provvedera' mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo n. 08996 del bilancio regionale per l' anno 1981.
Per quanto riguarda le procedure e le modalita' di impegno e di spesa dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo trova applicazione la normativa di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.