L.R. 23 Aprile 1980, n. 22 |
Contributi a favore degli stabilimenti balneari nonche' delle aziende di pescatori singoli o associati danneggiati da eccezionali mareggiate.
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Art. 1 Agli stabilimenti balneari situati sul litorale del Lazio che abbiano riportato gravi danni agli impianti ed alle attrezzature in dipendenza di eccezionali mareggiate, verificatesi nel mese di dicembre 1979, la Regione concede contributi per l' ammortamento dei prestiti cui le aziende stesse ricorrono per finanziare il ripristino delle opere danneggiate. L' erogazione dei contributi a fondo perduto a titolari degli stabilimenti balneari e' di pertinenza dei comuni che vi provvederanno fino alla concorrenza delle somme loro assegnate; le somme con la presente legge stanziate a favore dei comuni possono da questi essere integrate con propri stanziamenti di bilancio. L' erogazione dei contributi e' finalizzata a consentire la ripresa dell' attivita' degli stabilimenti balneari. I comuni interessati disciplineranno con deliberazione consiliare le modalita' di concessione dei contributi. In deroga a quanto previsto dalle leggi regionali n. 30 del 2 luglio 1974 e n. 73 del 31 dicembre 1974 e' consentito il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie per il ripristino delle opere necessarie alla ripresa delle attivita' turistico - balneari sempreche' esse siano di entita' non superiore alle opere distrutte. I comuni, accertato che i danni denunciati sono conseguenza delle mareggiate del dicembre 1979, procederanno all' erogazione di contributi previsti dalla presente legge sulla base dei progetti presentati dai titolari, al 31 dicembre 1979, delle concessioni balneari. Per ottenere l' assegnazione dei fondi, i comuni interessati segnalano alla Giunta regionale l' ammontare presunto dei danni. La Giunta provvede alle assegnazioni dei fondi ai comuni nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio, disponendone contestualmente lo impegno e l' erogazione. I comuni segnalano alla Regione l' ammontare delle somme eventualmente non utilizzate entro sei mesi dall' assegnazione; di dette somme la Giunta regionale, con proprio atto, puo' disporre il trasferimento ad altri comuni che abbiano esaurito la disponibilita' dei fondi assegnati, oppure il versamento in conto entrate del bilancio regionale. Art. 2 Ai pescatori di mestiere singoli o associati che abbiano riportato gravi danni alle reti o ad altri beni strumentali in dipendenza delle eccezionali mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 1979, la Regione concede contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per il ripristino dei beni stessi. All' erogazione dei contributi provvedono i comuni di residenza dei pescatori fino alla concorrenza delle somme loro assegnate dalla Regione, previo accertamento dei danni. L' assegnazione dei fondi ai comuni e' effettuata dalla Giunta regionale in rapporto all' ammontare presunto dei danni che i comuni stessi segnalano alla Regione. I comuni sono tenuti al versamento alla tesoreria regionale delle somme eventualmente non utilizzate entro sei mesi dall' assegnazione. Art. 3 Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della presente legge per l' anno 1980 e' autorizzata la spesa di L. 800 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 05901 (di nuova istituzione) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: << Contributi a favore degli stabilimenti balneari danneggiati da eccezionali mareggiate >> (codice 0600, titolo II, sezione X, categoria III). Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 2 della presente legge per l' anno 1980 e' autorizzata la spesa di L. 400 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 15901 (di nuova istituzione) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: << Contributi a favore delle aziende di pescatori singoli o associati danneggiati da eccezionali mareggiate >> (codice 0100, titolo II, sezione X, categoria III). All' onere della presente legge si fa fronte riducendo di L. 1.200 milioni gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980. Art. 4 Per l' applicazione della presente legge i comuni segnalano alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l' ammontare presunto dei danni subiti dagli stabilimenti balneari e dalle aziende di pescatori singoli o associati nel mese di dicembre 1979 in dipendenza delle mareggiate abbattutesi nella costa del Lazio. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |