Estensione ai dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, articolo 1,comma quarto-quinquies.

Numero della legge: 28
Data: 28 marzo 1992
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1992

L.R. 28 Marzo 1992, n. 28
Estensione ai dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, articolo 1,comma quarto-quinquies.




Art. 1

1. Le norme di cui al decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, per la parte concernente il mantenimento in servizio dei dirigenti dello Stato sino al compimento del 40° anno di servizio contributivo e, comunque, non oltre il 70° anno di eta', sono recepite nell'ordinamento regionale.


Art. 2

1. Sono confermati in servizio quei dirigenti che, sulla base delle predette norme, sono stati mantenuti in servizio oltre il 65° anno di eta' con specifici atti formali adottati dalla Giunta regionale ed approvati dalla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale.


Art. 3

1. I dirigenti regionali che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 1 e che siano stati collocati a riposo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990, n. 37 possono, a domanda essere riammessi in servizio.

2. L'istanza di cui al precedente comma deve essere presentata a pena di decadenza entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.