Interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.

Numero della legge: 25
Data: 5 febbraio 1975
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1975

L.R. 05 Febbraio 1975, n. 25
Interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.








Art. 1

L' Amministrazione regionale e' autorizzata a disporre interventi straordinari a favore dei lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno a causa di difficolta' aziendali determinate da eventi calamitori o da fallimento o da altre gravi situazioni di crisi nell' attivita' dell' azienda cui essi appartengono.


Art. 2

Per l' attuazione degli interventi di cui all' art. 1 l' Amministrazione regionale assegna, in via straordinaria, speciali sovvenzioni ai Comuni nel cui territorio e' situata l' azienda.
Le sovvenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale su richiesta delle Amministrazioni comunali interessate.


Art. 3

Le richieste di sovvenzione di cui al 2Ø comma del precedente articolo dovranno essere presentate alla Regione Lazio - Assessorato Problemi del Lavoro, a scadenza mensile corredate dai seguenti elementi:
a) motivi della richiesta;
b) numero dei lavoratori interessati;
c) indicazione dell' azienda della quale i lavoratori sono dipendenti.
Le sovvenzioni di cui al precedente articolo non potranno essere concesse nel caso che gli eventi di cui all' art. 1 abbiano durata inferiore a dieci giorni.
L' importo della sovvenzione non potra' eccedere in nessun caso la somma di L. 30.000 per ogni lavoratore interessato e per ogni mese durante il quale permangono le condizioni di cui all' art. 1 fino ad un massimo di 6 mesi.


Art. 4

La ripartizione della sovvenzione ai lavoratori e' eseguita dalla Amministrazione comunale interessata sulla base delle determinazioni adottate da una apposita Commissione composta dal Sindaco, che la presiede, da tre rappresentanti del Consiglio comunale, dei quali uno della minoranza, e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale.
E' fatto obbligo all' Amministrazione comunale di trasmettere alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dall' erogazione, l' elenco delle persone assistite con la sovvenzione ricevuta.


Art. 5

Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata a carico del bilancio di previsione per il 1974 la spesa di L. 350 milioni.
All' onere di cui sopra si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1963 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >> del bilancio di previsione per il 1974. Le partite n. 10, 12 e 13 dell' elenco n. 3 relativo al suddetto capitolo sono soppresse.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 e' istituito il capitolo n. 1890 con la denominazione << Sovvenzione ai Comuni della regione per interventi straordinari a favore di lavoratori in condizione di bisogno >>.
Gli oneri relativi agli esercizi successivi verranno determinati con apposita legge.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le variazioni di bilancio occorrenti per l' attuazione della presente legge.
Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell' esercizio medesimo possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 febbraio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.