Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, concernente: «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato».

Numero della legge: 24
Data: 22 giugno 1994
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1994

L.R. 22 Giugno 1994, n. 24
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, concernente: «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato».



Art. 1

1. L'articolo 39 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, concernente: «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato» e' sostituito dal seguente:



«Art. 39
(Illeciti e sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:
a) per omessa presentazione di domande di iscrizione: da L.300.000 a L. 3.000.000;
b) per omessa presentazione di denuncia di modifica cancellazione: da L. 100.000 a L. 1.000.000;
c) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: L. 300.000; se il ritardo non supera i trenta
giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a L. 60.000;
d) per presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o cancellazione: L. 100.000; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a L. 30.000;
e) per dichiarazioni Contenenti dati erronei: da L. 20.000 a L.60.000;
f) per dichiarazioni non veritiere determinanti ai finidell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: da L. 300.000 a L. 3.000.000;
g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da L. 500.000 a L. 5.000.000».



Art. 2

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.