L.R. 22 Giugno 1994, n. 24 |
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, concernente: «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato».
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Art. 1 1. L'articolo 39 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, concernente: «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato» e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (Illeciti e sanzioni) 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti: a) per omessa presentazione di domande di iscrizione: da L.300.000 a L. 3.000.000; b) per omessa presentazione di denuncia di modifica cancellazione: da L. 100.000 a L. 1.000.000; c) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: L. 300.000; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a L. 60.000; d) per presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o cancellazione: L. 100.000; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a L. 30.000; e) per dichiarazioni Contenenti dati erronei: da L. 20.000 a L.60.000; f) per dichiarazioni non veritiere determinanti ai finidell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: da L. 300.000 a L. 3.000.000; g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da L. 500.000 a L. 5.000.000». Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |