Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della Regione Lazio danneggiate da eccezionali calamita' naturali od avversita' atmosferiche.

Numero della legge: 39
Data: 20 maggio 1980
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1980

L.R. 20 Maggio 1980, n. 39
Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della Regione Lazio danneggiate da eccezionali calamita' naturali od avversita' atmosferiche.






Art. 1

Al fine di adeguare il fondo di solidarieta' nazionale alle effettive esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentire l' immediata ripresa produttiva la Regione Lazio istituisce il << Fondo regionale per le calamita' naturali >> al quale faranno carico gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge.


Art. 2

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse secondo le modalita' di cui ai successivi articoli, in caso di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.


Art. 3

Possono essere concessi, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalita' saranno disposti dal Ministero dell' agricoltura e foreste, a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni:
a) i prestiti di esercizio ed ammortamento quinquennale a tasso agevolato previsti dall' articolo 7 della egge medesima;
b) i contributi previsti dall' articolo 4, primo comma, della stessa legge, limitatamente ad un ammontare di spesa ammessa di L. 3.500.000 per le imprese familiari manuali coltivatrici dirette e di L. 15.000.000 per le cooperative agricole e le associazioni dei produttori anche se la spesa ritenuta ammissibile risulti superiore al predetto importo.


Art. 4

La proposta al Ministero dell' agricoltura e foreste, fatta dall' assessorato all' agricoltura della Regione Lazio, per l' emanazione del decreto interministeriale, ai sensi dell' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il riconoscimento del carattere di eccezionalita' degli avversi eventi meteorici, costituisce le condizioni per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.
Tale proposta sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale entro trenta giorni dal verificarsi dall' evento calamitoso.


Art. 5
(Tassi d' interesse)

Il concorso della Regione al pagamento degli interessi e' fissato in base all' articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, restando a carico dei prestatori la differenza tra il tasso di riferimento determinato ai sensi della legislazione vigente.


Art. 6
(Procedure)

Le domande di prestito agevolato di cui all' articolo 3 vanno presentate agli istituti di credito e contestualmente ai comuni nei quali ricade l' azienda. I comuni rilasceranno immediatamente una dichiarazione comprovante l' attivita' svolta dal richiedente e il tipo di coltura in atto al momento dell' evento calamitoso. I comuni potranno avvalersi della collaborazione degli uffici decentrati dell' agricoltura per l' accertamento dei danni e per la determinazione dell' ammissbilita' ai benefici previsti dalla presente legge.
Gli istituti provvederanno entro venti giorni dalla ricezione della domanda, secondo l' ordine cronologico della presentazione delle stesse e in ogni caso a ricezione avvenuta dell' attestato del comune, ad erogare il prestito.
Priorita' assoluta va data alle cooperative. Le domande di prestito per importi superiori a lire 30 milioni da parte di singoli coltivatori e quelle superiori a lire 100 milioni da parte di associazioni di produttori o di cooperative vanno presentate contestualmente all' istituto di credito ed al settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio. Restano salve le competenze del comune di cui ai commi precedenti.
Detto settore trasmettera' all' istituto di credito o ente il proprio parere sulla richiesta entro venti giorni dalla ricezione della domanda.
L' istituto o ente finanziatore concedera' il prestito entro dieci giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma precedente.


Art. 7
(Cumulo)

Il concorso al pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli non potra' essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali. A tale scopo gli istituti debbono inviare mensilmente ai settori decentrati dell' agricoltura l' elenco di coloro che hanno usufruito del prestito in parola.


Art. 8

(Ripartizione fondi)

Per l' utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge la Giunta regionale provvede, su proposta dell' assessore all' agricoltura, sentita la Commissione consiliare permanente per l' agricoltura, alla ripartizione per territori ed istituti.


Art. 9
(Liquidazione agli istituti)

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per l' agricoltura, accredita congrue anticipazioni agli istituti di credito ed enti.
Alla liquidazione in favore degli istituti di credito od enti delle somme a carico della Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei rendiconti muniti del visto del collegio sindacale, presentati dagli istituti di credito o enti finanziatori.


Art. 10
(Procedure e beneficiari)

Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze recate dall' articolo 3, lettera b), della presente legge le aziende ricadenti nei territori che saranno determinati, su proposta dall' assessorato all' agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permamente per l' agricoltura, che sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale. Tale decreto determinera' gli importi da ripartire per territori danneggiati.
Le domande per ottenere i benefici di cui al precedente comma vanno presentate ai settori decentrati dell' agricoltura competenti per territorio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta, i quali ne cureranno l' istruttoria ed il pagamento entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda tenendo presente le norme previste dagli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970 n. 364.
Cureranno altresi' l' invio dei rendiconti all' assessorato all' agricoltura per l' approvazione della Giunta regionale. I contributi in conto capitale saranno concessi limitatamente all' ammontare di spesa previsto dall' articolo 3 della presente legge, anche se la spesa globale ritenuta ammissibile per il ripristino delle strutture risulti superiore al predetto importo.


Art. 11

I versamenti effettuati dallo Stato a termine della legge 25 maggio 1970, n. 364, saranno acquisiti al bilancio della Regione.


Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui all' articolo 3, lettera a), e' autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le relative annualita' saranno iscritte nel bilancio di previsione della Regione Lazio per gli anni finanziari dal 1980 al 1984.
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all' articolo 3, lettera b), e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno finanziario 1980.
In relazione alle autorizzazioni di spesa disposte dai commi precedenti, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:
Bilancio annuale
capitolo n. 01938 (di nuova istituzione - Cod. 0100 - Tit. II - Sez. X - degli interessi sui prestiti di esercizio contratti dalle imprese agricole danneggiate da avversita' atmosferiche >> competenza + L. 1.000.000.000 cassa + L. 400.000.000
capitolo n. 01939 (di nuova istituzione - Cod. 0100 - Tit. II - Sez. X - Catg. III) << Contributi in capitale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole che abbiano subito danni alle strutture >> competenza + L. 500.000.000 cassa + L. 400.000.000
capitolo n. 01101 << Credito di conduzione >> competenza - L. 1.000.000.000 cassa - L. 800.000.000
capitolo n. 28102 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >> (spese in conto capitale) competenza - L. 500.000.000 Bilancio pluriennale 1980 - 1982 Area progettuale 0100 << Sviluppo dell' agricoltura >>:
capitolo n. 01938 << Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti dalle imprese agricole danneggiate da avversita' atmosferiche >> anno 1981 + L. 1.000.000.000 anno 1982 + L. 1.000.000.000
Area progettuale 1000 << Organizzazione amministrativa >>:
capitolo n. 28102 << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >> (spese in conto capitale) anno 1981 - L. 1.000.000.000 anno 1982 - L. 1.000.000.000


Art. 13
(Norme transitorie)

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano anche ai danni provocati da eccezionali eventi meteorici verificatisi a decorrere dal mese di novembre 1979.



Art. 14

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.