MODIFICA ALLA L.R. 28 FEBBRAIO 1980, N. 17, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1985, N. 40 E LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1992, N. 41, DAL TITOLO: ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

Numero della legge: 55
Data: 16 dicembre 1996
Numero BUR: 35
Data BUR: 27/12/1996

L.R. 16 Dicembre 1996, n. 55
MODIFICA ALLA L.R. 28 FEBBRAIO 1980, N. 17, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1985, N. 40 E LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1992, N. 41, DAL TITOLO: ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1996, n. 35 , S.O. n. 4)

Art. 1

All'articolo 11 della legge regionale dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 3:

"Alla gestione delle spese dell'Ufficio del Difensore Civico, provvede un funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, riguardante l'apertura di credito a favore di funzionari delegati".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.