L.R. 13 Aprile 2000, n. 21 |
"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1999, N. 9 (LEGGE SULLA MONTAGNA) COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2000, N. 1 (ADEGUAMENTO DELLA L.R. 9/1999, CONCERNENTE: "LEGGE SULLA MONTAGNA" ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE)".
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(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 11 del 20 aprile 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7 del 22 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 come modificato dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1) 1. L'articolo 62 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (legge sulla montagna) come modificato dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della l.r. 9/1999, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie) è sostituito dal seguente: "Art. 62 (Soppressione delle comunità montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 - Inizio dell'attività delle nuove comunità montane) 1. Entro il 31 maggio 2000 il Presidente della Giunta regionale convoca, contestualmente, per l'insediamento gli organi rappresentativi delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge. La seduta di insediamento di ciascun organo rappresentativo è presieduta dal consigliere più anziano d'età, ed è valida purchè siano presenti almeno i quattro quinti dei componenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, i consigli dei comuni facenti parte delle comunità montane procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno agli organi rappresentativi e ne danno comunicazione alla Regione Lazio, assessorato rapporti e relazioni istituzionali entro il 15 maggio 2000. 3. Entro la stessa data del 15 maggio 2000, il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, con proprio decreto, alla nomina per ciascuna comunità montana di appositi commissari, scelti tra dipendenti regionali appartenenti almeno alla categoria D esperti in materie giuridiche e contabili, con il compito di predisporre gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché di assicurare l'ordinaria amministrazione delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge dalla data di insediamento dell'organo rappresentativo fino a quella di insediamento dell'organo esecutivo. 4. Qualora i consigli dei comuni facenti parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge non abbiano proceduto alla nomina dei propri rappresentanti in seno agli organi rappresentativi, le comunità montane stesse iniziano, comunque, a svolgere la propria attività, limitatamente all'ordinaria amministrazione, mediante i commissari di cui al comma 3 a decorrere dalla data fissata per l'insediamento degli organi rappresentativi ai sensi del comma 1. 5. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e successive modificazioni, nelle zone omogenee delimitate dalla legge stessa, sono soppresse a decorrere dalla data fissata per l'insediamento degli organi rappresentativi delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge.". Art. 2
(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 9/1999)
Art. 3
(Abrogazione dell'articolo 63 della l.r. 9/1999)
Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 13 aprile 2000 BADALONI Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 2000. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |