DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, N. 20 E MODIFICA DELLA STESSA L.R. 20/1997

Numero della legge: 9
Data: 10 marzo 1998
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1998

L.R. 10 Marzo 1998, n. 9
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, N. 20 E MODIFICA DELLA STESSA L.R. 20/1997



Art. 1
(Riapertura dei termini per la presentazione delle domande)

1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/1997 che intendono presentare domanda devono farlo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' determinate nell'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4262 dell'8 luglio 1997, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

3. Coloro che hanno gia' presentato, entro il termine indicato nel predetto avviso pubblico, domanda non ritenuta ammissibile all'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile a seguito della verifica effettuata dalla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a., di seguito denominata FILAS, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 20/1997, possono provvedere all'integrazione o alla regolarizzazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda stessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, in conformita' alla comunicazione di inammissibilita' trasmessa dalla FILAS ai sensi dell'articolo 10 dello stesso avviso pubblico.


Art. 2
(Istruttoria delle domande)


1. La FILAS S.p.a. definisce la verifica di ammissibilita' delle domande e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 20/1997, redigendo un'unica graduatoria finale di tutte le domande pervenute in attuazione dell'avviso pubblico approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale 4262/1997.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 20/1997, impartisce alla FILAS direttive sullo svolgimento dell'istruttoria delle domande e sulla corretta attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, in base all'applicazione dei criteri di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 20/1997. Con le stesse direttive la Giunta regionale, al fine di attivare forme di collegamento tra l'amministrazione regionale e la FILAS nella fase di svolgimento delle procedure istruttorie, puo' prevedere un'apposita commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale stessa, determinandone i relativi compiti.


Art. 3
(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 20/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 20/1997 e' aggiunto il seguente:
"3 bis. Gli abbattimenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, sono determinati sulla base del tasso di interesse di riferimento applicato nel settore turistico-alberghiero vigente alla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), e rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari, conseguente agli abbattimenti stessi, non puo' in ogni caso scendere al di sotto di 1 punto percentuale.".


Art. 4
(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 20/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/1997 le parole: ", che lo esprime nel termine massimo di dieci giorni dall'assegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "e della commissione speciale per il Giubileo, che lo esprimono nel termine massimo di dieci giorni dall'assegnazione.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/1997 e' aggiunto il seguente comma:
"2 bis. La Giunta regionale informa ogni quindici giorni le commissioni consiliari di cui al comma 2 sullo svolgimento da parte della FILAS della procedura istruttoria, ai sensi dell'articolo 10.".


Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.