L.R. 12 Settembre 1986, n. 41 |
Interventi straordinari a favore di lavoratori in condizioni di bisogno.
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1986, n. 27) Art. 1 La Giunta regionale puo' disporre sovvenzioni straordinarie a favore dei lavoratori che si trovano in condizioni di bisogno a causa di una grave situazione di crisi aziendale per la quale non ricevono la retribuzione o sono stati licenziati. La sovvenzione e' esclusa o viene a cessare qualora i lavoratori di cui al precedente comma percepiscano il trattamento ordinario o straordinario di cassa integrazione guadagni, od anticipazioni sullo stesso da parte dell' azienda, o l' indennita' speciale di disoccupazione. Art. 2 L' Amministrazione del comune nel cui territorio e' situata l' azienda in crisi, su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, inoltra la domanda del contributo straordinario da erogare ai lavoratori di cui al precedente articolo all' assessorato regionale ai problemi del lavoro, che verificata l' esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, predispone il provvedimento di Giunta. Le sovvenzioni deliberate dalla Giunta regionale sono erogate direttamente ai lavoratori dall' Amministrazione comunale di cui al precedente comma. Se la sovvenzione e' disposta per un periodo successivo in tutto od in parte, alla domanda di contributo, l' Amministrazione comunale al momento dell' erogazione, deve richiedere a ciascun lavoratore una dichiarazione attestante che durante quel periodo non ha percepito retribuzione, trattamento integrativo od anticipazione di questo o l' indennita' speciale di disoccupazione. In caso contrario le sovvenzioni non sono elargite od il loro importo viene diminuito in proporzione al periodo coperto dagli emolumenti sopra indicati. L' Amministrazione comunale entro quindici giorni dall' ultimo pagamento deve inviare all' assessorato regionale ai problemi del lavoro il rendiconto dei versamenti effettuati ed eventualmente restituire le somme residue. Art. 3 L' ammontare della sovvenzione e' stabilita nella misura di L. 300.000 mensili, frazionabile, per ogni lavoratore. Alla somma indicata nel precedente comma si aggiunge l' importo di L. 20.000 mensili, frazionabile, per ogni persona a carico per la quale il lavoratore avrebbe diritto agli assegni familiari. La durata della sovvenzione non puo' eccedere i tre mesi. E' escluso l' intervento regionale nel caso in cui le condizioni di bisogno abbiano una durata inferiore ai dieci giorni. Parimenti non e' ammessa la sovvenzione nell' eventualita' che, per crisi della stessa azienda, nei tre anni antecedenti al periodo per il quale si chiede la sovvenzione medesima, siano gia' state erogate somme ai sensi della presente legge, nel limite massimo di cui ai precedenti primo e secondo comma, od ai sensi della legge regionale 24 giugno 1980, n. 84. Art. 4 La domanda deve contenere: a) l' indicazione dell' azienda della quale i lavoratori sono dipendenti o dalla quale sono stati licenziati; b) i motivi della richiesta, precisando le cause della crisi aziendale e dello stato di bisogno dei lavoratori; c) il periodo per il quale si chiede la sovvenzione; d) l' ammontare complessivo della sovvenzione; e) l' elenco dei lavoratori interessati, con accanto a ciascun nome l' indicazione del codice fiscale e della residenza nonche' l' annotazione che nel periodo in oggetto il lavoratore e' nella condizione di occupato o disoccupato per il licenziamento, che non ha percepito la retribuzione ne' il trattamento di cassa integrazione guadagni od anticipazioni sullo stesso ne' l' indennita' speciale di disoccupazione, ed il numero delle persone a carico. I dati di ciascun lavoratore devono terminare con la firma dello stesso per l' assunzione di responsabilita' in ordine alla loro veridicita'. L' Amministrazione comunale istante assicura l' autenticita' delle firme. Art. 5 La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge gravera' sul capitolo n. 07701 << Sovvenzioni ai comuni della regione per interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno >> del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. Art. 6 E' abrogata la legge regionale 24 giugno 1980, n. 84. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |