L.R. 18 Settembre 1981, n. 27 |
Interventi per l' esecuzione delle opere di urbanizzazionenei piani di zona dei comuni dei colli albani colpiti o minacciatida movimenti sismici verificatisi a partire dal 20 aprile 1981.
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(Pubblicato nel B.U. 30 settembre 1981, n. 27) Art. 1 La Regione Lazio, al fine di accelerare l' attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica localizzati nei comuni dei colli albani colpiti dai fenomeni sismici iniziati il 20 aprile 1981 predispone un programma straordinario di intervento per l' esecuzione delle opere di urbanizzazione nei piani di zona dei comuni medesimi. Il programma, formulato sulla base di esigenze prioritarie verificate con le amministrazioni comunali interessate, con particolare riguardo alle necessita' finanziarie occorrenti per contemplare opere in corso e per dare piena funzionalita' ad interventi edilizi in atto, e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. I finanziamenti, previsti dal programma, sono concessi alle amministrazioni comunali interessate dalla Giunta regionale, sulla base di progetti operativi presentati dalle amministrazioni stesse entro il termine di quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni comunali possono avvalersi, per la progettazione ed esecuzione delle opere, del competente istituto autonomo case popolari, con le modalita' tecniche e contabili disciplinate dalla vigente normativa regionale in materia di finanziamento di opere pubbliche. Art. 2 Per l' attuazione del programma di interventi di cui al precedente articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 che sara' iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio per l' anno 1981 al capitolo n. 06003 di nuova istituzione denominato: << Finanziamento straordinario per la esecuzione di opere di urbanizzazione nei piani di zona per l' edilizia residenziale pubblica dei comuni dei colli albani e zone limitrofe >>. Alla copertura della relativa spesa si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 06002 dello stato di previsione, in termini di competenza e di cassa. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |