Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici.

Numero della legge: 8
Data: 8 gennaio 1986
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1986

L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8
Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici.

(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1986, n. 2)


TITOLO I
ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI


Art. 1
(Albo regionale)

Al fine di disporre dell' apporto di professionisti qualificati nelle specifiche materie attinenti lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici, la Regione istituisce l' albo dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.


Art. 2
(Caratteristiche dell' albo)

L' albo regionale di cui al precedente articolo e' composto di due sezioni:
1) sezione tecnica - economica - territoriale;
2) sezione storico - giuridica.
Nella prima sezione sono iscritti professionisti che nell' attuazione delle operazioni loro commesse svolgono essenzialmente compiti di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sulle condizioni ambientali ed urbanistiche che caratterizzano le terre gravate di uso civico.
Nella seconda sezione sono iscritti professionisti incaricati dell' accertamento dell' esistenza del vincolo di uso civico e della sua incidenza sulla titolarita' dei beni da esso gravati.


Art. 3
(Contenuti dell' albo)

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinati, con apposito regolamento deliberato dal Consiglio regionale, i contenuti dell' albo regionale di cui al precedente articolo 1 con riferimento ai settori di specializzazione e nell' ambito di questi alla appartenenza territoriale dei professionisti stessi nonche' ai criteri di registrazione degli iscritti.


Art. 4
(Requisiti per l' iscrizione all' albo)

Possono far domanda di iscrizione all' albo regionale di cui al precedente articolo 1 i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano gia' espletato o abbiano in corso l' espletamento di incarichi di istruttore, perito o delegato tecnico;
b) siano in possesso di uno dei titoli di studio che abilitano allo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge od abbiano collaborato con un istruttore, perito o delegato tecnico iscritto all' albo;
c) abbiano partecipato ad appositi corsi di specializzazione promossi o riconosciuti dalla Regione.
Nella domanda di iscrizione devono essere indicati, da parte di ciascun professionista, oltre ai dati anagrafici, il luogo di prevalente svolgimento dell' attivita' professionale, i titoli di studio e professionali, gli incarichi tecnici e storico giuridici espletati, eventuali specializzazioni ed attivita' eventualmente svolte ad altro titolo.


Art. 5
(Costituzione e gestione dell' albo)

La costituzione e gestione dell' albo e' affidata ad apposita commissione composta da:
a) un funzionario dell' assessorato regionale enti locali, designato dal relativo assessore, che la presiede;
b) un funzionario dell' assessorato regionale agricoltura, designato dal relativo assessore, con funzioni di vice presidente;
c) un funzionario, in servizio presso l' ufficio dello assessore agli usi civici per la Regione Lazio presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici, designato dall' assessore regionale all' agricoltura, che esercita funzioni di segretario;
d) tre esperti nella materia, designati dal Presidente della Giunta regionale e prescelti tra le categorie professionali qualificate allo svolgimento delle funzioni attribuite agli scritti all' albo regionale.
Entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione della commissione di cui al precedente comma, la Giunta regionale impartisce apposite direttive per l' espletamento delle funzioni attribuite alla commissione stessa. La commissione di cui al al presente articolo dura in carica tre anni; i membri designati possono essere riconfermati. Le decisioni sono adottate a maggioranza con la presenza di almeno quattro membri su sei.


Art. 6
(Costituzione dell' albo)

Le domande di iscrizione all' albo regionale di cui al precedente articolo 4 sono inviate alla commissione preposta alla costituzione e gestione dell' albo entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al precedente articolo 3, corredate della necessaria documentazione.
La commissione, nel corso dell' istruttoria delle domande, puo' chiedere la integrazione degli atti utili per la valutazione della specifica professionalita' ai fini dell' iscrizione nell' albo regionale.
Entro i successivi novanta giorni sono completati gli elenchi dei professionisti iscritti a seconda delle specifiche qualificazioni.
L' albo, redatto in attuazione dei criteri e delle procedure di cui alla presente legge, e' approvato con deliberazione della Giunta regionale.


Art. 7
(Aggiornamento dell' albo)

Definito l' albo regionale, ogni esperto della materia puo' in qualsiasi momento chiedere l' iscrizione nello albo stesso esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione.
Ogni sei mesi la commissione di cui al precedente articolo 5 sottopone alla Giunta regionale gli aggiornamenti dell' albo se nel corso del precedente semestre sono state presentate istanze di iscrizione accoglibili.
La commissione puo' proporre anche iscrizione d' ufficio, contattando, in relazione a specifiche esigenze regionali, istituti superiori di cultura, universita' degli studi, ordini professionali.


Art. 8
(Corsi di perfezionamento ed aggiornamento )

La Giunta regionale organizza corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti e delegati tecnici per l' espletamento di compiti di istruttoria e verifica demaniale.
Ai corsi di cui al precedente comma possono partecipare professionisti gia' iscritti all' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici o che intendano acquisire il requisito di cui al precedente articolo 4, lettera c), al fine di ottenere l' iscrizione all' albo stesso.


TITOLO II
CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI A PERITI, ISTRUTTORI E DELEGATI TECNICI


Art. 9

(Piano per il riordino degli usi civici)

Nelle more del definitivo assetto nazionale e regionale della materia degli usi civici, la Regione esercita le funzioni amministrative ad essa delegate con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, attraverso lo svolgimento di operazioni che richiedano valutazioni economiche ed urbanistico - territoriali, finalizzate al riordino degli stessi usi civici accertati o dei quali deve essere accertata la esistenza.


Art. 10
(Affidamenti degli incarichi per operazioni attinenti a precisati ambiti territoriali)

Per le finalita' di cui al precedente articolo 9 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, individua gli ambiti territoriali sui quali avviare le operazioni di verifica demaniale, volte a liquidare il vincolo, laddove esistente, quando ricorrano esigenze di certezza nella titolarita' del diritto a rivendicarlo qualora sia necessario destinare le terre da esso gravate ad usi piu' proficui per la comunita' che ne e' titolare.
L' affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di verifica demaniale di cui al precedente comma e' disposto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale all' agricoltura, sentito l' assessore agli usi civici per la Regione Lazio presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici, tra gli iscritti nella sezione prima e nella sezione seconda dell' albo regionale, tenendo conto della specificita' delle operazioni da eseguire.


Art. 11
(Affidamento di specifici incarichi demaniali )

Quando non ricorrono le condizioni per individuare gli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 10 o quando la verifica demaniale si renda necessaria a seguito di attivazione degli organismi per legge abilitati a trattare la materia degli usi civici, l' affidamento di specifici incarichi demaniali e' disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale all' agricoltura sentito l' assessore agli usi civici per la Regione Lazio presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici, tra gli iscritti alla prima sezione dell' albo regionale.
L' istruttore perito, nominato ai sensi del precedente comma, puo' richiedere la nomina di un esperto iscritto alla seconda sezione dello stesso albo.
La Giunta regionale puo' richiedere, ove se ne ravvisi la necessita', per la peculiarita' della operazione demaniale da eseguire, prestazioni a professionisti non iscritti all' albo nonche' ad istituti di cultura ed universitari.
Tale facolta' e' riconosciuta alla Giunta regionale anche quando ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 10. La individuazione degli ambiti territoriali e la concessione della deroga alla scelta dei periti, istruttori e delegati tecnici tra professionisti iscritti all' albo regionale e' disposta con il medesimo atto deliberativo; alla nomina dei professionisti per le singole operazioni demaniali provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto con le procedure previste nel precedente articolo 10, secondo comma.


Art. 12
(Informativa alla commissione)

Degli incarichi conferiti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 e dell' esito degli stessi deve essere data notizia da parte dell' Assessore regionale all' agricoltura alla commissione preposta alla costituzione ed alla gestione dell' albo regionale dei periti, istruttori e delegati tecnici, la quale se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.
La commissione e' tenuta ad istituire ed aggiornare apposito elenco, a supporto dell' attivita' della Giunta regionale per il conferimento degli incarichi.


Art. 13
(Retribuzione dei periti, istruttori e delegati tecnici )

Le competenze dovute ai periti, istruttori e delegati tecnici per qualsivoglia incarico connesso ad operazioni demaniali, volte al riordino degli usi civici, comprendono gli onorari, le indennita' ed i rimborsi spese.
Gli oneri relativi al pagamento delle competenze di cui al precedente comma sono a carico dei comuni e delle associazioni agrarie interessate all' operazione che, acquisiti gli elaborati e le altre risultanze, li omologano con propria deliberazione e si impegnano ad erogare la spesa a meno che, in forza della legislazione vigente, non intendano avvalersi delle provvidenze regionali.
Il pagamento delle competenze e' disposto dai comuni e dalle associazioni agrarie, previa liquidazione dell' Assessore agli usi civici per la Regione Lazio.


Art. 14
(Criteri per determinare la retribuzione )

Gli onorari da corrispondere ai periti, istruttori e delegati tecnici sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle vacazioni od in percentuale delle somme di cui si propone l' attribuzione all' ente interessato in caso di affrancazioni con canone ed in natura. In ogni caso il compenso a percentuale non puo' essere inferiore a quello determinato a vacazione.
La misura dei compensi nonche' le modalita' per la loro applicazione saranno determinati con successivo provvedimento legislativo.


Art. 15
(Incarichi collegiali)

Quando l' incarico per l' espletamento di operazioni demaniali e' commesso collegialmente a piu' professionisti, il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che nell' atto di conferimento dell' incarico sia disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l' incarico affidatogli.


Art. 16
(Trattamento di missione e rimborso spese )

Con lo stesso provvedimento legislativo di cui al precedente articolo 14 sono individuate le modalita' ed i criteri per il trattamento economico di missione dei periti, istruttori e delegati tecnici che per l' espletamento dell' incarico debbano svolgere le mansioni fuori della loro residenza e per il rimborso delle spese sostenute.


Art. 17
(Liquidazione dei compensi)

Salvo quanto previsto nel precedente articolo 13, la liquidazione dei compensi per lo svolgimento di azioni peritali sara' disciplinata con lo stesso provvedimento regolamentare di cui al precedente articolo 3.
L' anticipo sulla liquidazione finale, da corrispondere sulla base di preventivo presentato dall' incaricato deve essere pari all' intero ammontare delle spese presumibili per lo svolgimento dell' incarico ed al 20 per cento dei presumibili onorari ed indennita'.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.