L.R. 02 Marzo 1987, n. 23 |
Unificazione delle date di scadenza dei termini per gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze di legge.
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(Pubblicata nel B.U. 20 marzo 1987, n. 8) Art. 1 Tutte le domande per l' ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale debbono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno. Art. 2 Sono abrogate tutte le disposizioni e norme regionali che fissano un termine diverso da quello di cui al precedente articolo. Art. 3 Gli Assessorati competenti per materia che hanno fissato termini di scadenza diversi a mezzo di propria circolare sono tenuti ad uniformare le date alle scadenze e secondo i criteri di cui al precedente articolo 1. Art. 4 Il provvedimento amministrativo con il quale gli enti interessati richiedono l' ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale puo' anche riguardare la globalita' dei benefici medesimi. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |