Unificazione delle date di scadenza dei termini per gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze di legge.

Numero della legge: 23
Data: 2 marzo 1987
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1987

L.R. 02 Marzo 1987, n. 23
Unificazione delle date di scadenza dei termini per gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze di legge.

(Pubblicata nel B.U. 20 marzo 1987, n. 8)


Art. 1

Tutte le domande per l' ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale debbono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.


Art. 2

Sono abrogate tutte le disposizioni e norme regionali che fissano un termine diverso da quello di cui al precedente articolo.


Art. 3

Gli Assessorati competenti per materia che hanno fissato termini di scadenza diversi a mezzo di propria circolare sono tenuti ad uniformare le date alle scadenze e secondo i criteri di cui al precedente articolo 1.


Art. 4

Il provvedimento amministrativo con il quale gli enti interessati richiedono l' ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale puo' anche riguardare la globalita' dei benefici medesimi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.