L.R. 15 Novembre 1993, n. 61 |
Interventi straordinari relativi ai danni causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche in provincia di Roma (alluvione e grandinata del 2 novembre 1992).
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(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1993, n. 33). Art. 1 1. I titolari delle aziende agricole singole ed associate, le cooperative e loro consorzi, danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della presente legge ricadenti nelle zone delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, possono in via straordinaria, richiedere prestiti quinquennali agevolati agli istituti di credito in merito autorizzati. 2. L'ammontare dei suddetti prestiti non puo' essere superiore ad un importo massimo di lire 150 mila a metro quadrato di strutture danneggiate, ivi compresi tutti gli accessori per il funzionamento delle stesse, nonché le case rurali. In particolare per quanto concerne il ripristino delle sole strutture produttive e delle case rurali l'importo verra' determinato in base ai prezzari regionali, fermo restando il limite massimo sopra stabilito. 3. I prestiti agevolati di cui alla presente legge sono cumulabili con i contributi derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57. Pertanto qualora i soggetti di cui al comma 1, intendono avvalersi del cumulo, nella determinazione dell'ammontare dei prestiti di cui al comma 2 si dovra' tener conto della misura del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 57 del 1982. Art. 2 1. Il tasso a carico dei beneficiari e' pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni, conseguentemente, per le operazioni di soccorso, il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, e' pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro, ai sensi della vigente legislazione nazionale, e la quota a carico dell'operatore agricolo fissata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, articolo unico, punto cinque (operazioni di soccorso). Art. 3 1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla legge regionale n. 57 del 1982, sono svolte, temporaneamente e limitatamente alle domande relative alle avversita' atmosferiche di cui alla presente legge, dal settore decentrato dell'agricoltura di Roma. 2. Le domande di concessione dei prestiti di cui all'articolo 1, vanno inoltrate su appositi modelli del settore decentrato dell'agricoltura di Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nelle domande dovra' essere specificato: a) la natura e l'ammontare del danno subito a causa dell'evento calamitoso; che per tale danno non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione e da altri enti pubblici; b) l'eventuale corresponsione di indennizzi da parte di societa' assicuratrici a titolo di risarcimento dello stesso danno; I'intenzione di beneficiare o non del contributo previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 57 del 1982. 4. Il settore decentrato dell'agricoltura di Roma provvede alla istruttoria delle domande, alla trasmissione agli enti ed istituti di credito dei nulla-osta relativi ai prestiti agevolati, nonché alla successiva emissione dei decreti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale ai sensi del citato articolo 7 della legge regionale n. 57 del 1982. 5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, provvede ad assegnare agli enti ed istituti di credito i fondi per la concessione dei prestiti agevolati, sulla base delle domande istruite positivamente dal settore decentrato dell'agricoltura di Roma e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4. 6. Alla liquidazione del concorso regionale sugli interessi dei prestiti agevolati di cui alla presente legge, si provvede con le modalita' indicate nell'articolo 13 della legge regionale n. 57 del 1982. 7. Con provvedimento della Giunta regionale saranno accreditati al settore decentrato dell'agricoltura di Roma i fondi per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 57 del 1982. Art. 4 1. Per far fronte agli oneri di cui alla presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500 milioni da imputare sul capitolo di bilancio di nuova istituzione n. 21346 cosi' denominato: «Interventi straordinari in agricoltura relativi agli eventi calamitosi del 2 novembre 1992 in provincia di Roma». 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzazione dell'importo di lire 500 milioni, di cui alla partita contabile, lettera d), inclusa nell'elenco n. 4, capitolo n. 19002 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1993. 3. Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri per gli anni successivi si provvedera' con le rispettive leggi di bilancio. Art. 5 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |