Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 gennaio1985, n. 6, concernente: Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983,n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regionie degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Numero della legge: 7
Data: 11 gennaio 1985
Numero BUR: 1
Data BUR: 12/01/1985

L.R. 11 Gennaio 1985, n. 7
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 gennaio1985, n. 6, concernente: Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983,n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regionie degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.


(Pubblicata nel B.U. 12 gennaio 1985, n. 1, S.O. n. 3)

ARTICOLO UNICO

Alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all' articolo 4 e' aggiunto il seguente comma: << Non potra' usufruire del servizio di mensa il personale che effettua orario unico. >>;
b) all' articolo 6, secondo comma, dopo le parole << monte ore complessivo previsto al comma precedente >> il punto e virgola diventa punto fermo e la frase << si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1982, n. 1 >> e' soppressa;
c) all' articolo 10, secondo comma, dopo le parole << al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale>> aggiungere la frase << con tre anni di anzianita' nella qualifica >>;
d) all' articolo 11, primo comma, dopo le parole << dei posti disponibili >> aggiungere le parole << nelle qualifiche non dirigenziali >>;
e) all' articolo 17, secondo comma, lettera b), dopo le parole << nella misura >> aggiungere la parola << annua >>; lettera h), dopo le parole << annua fissa >> sopprimere le parole << e continuativa >>; lettera i), dopo le parole << annua fissa >> sopprimere le parole << e continuativa >>;
f) all' articolo 23, secondo comma, e' soppressa la frase << per essere destinato al fondo di cui all' articolo 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 >>;
g) all' articolo 24, quarto comma, sopprimere la seguente espressione << prima qualifica funzionale dirigenziale ... 25 >>;
h) all' articolo 25, quarto comma, dopo le parole << prima attuazione l' accesso >> aggiungere << ai posti disponibili della >>, sopprimere la particella << alla >> ed aggiungere dopo il punto fermo << La selezione dovra' essere effettuata entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. >>;
i) all' articolo 25, sesto comma, dopo il punto fermo aggiungere la frase << Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, da effettuarsi secondo le norme previste dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 1984 concernente: << Strutture ed organizzazione regionale >>, al personale cui e' stato conferito l' incarico di coordinamento di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, e' corrisposta l' indennita' di coordinamento nella misura stabilita dalla normativa vigente al 31 dicembre 1982. >>;
l) all' articolo 26, primo e secondo comma, sono sostituiti dai seguenti: << Facendo riferimento all' organico previsto dal precedente articolo 24 e sulla base delle esigenze dell' organizzazione regionale, nonche' per il definitivo riequilibrio dell' applicazione delle norme transitorie contenute nelle leggi regionali 24 marzo 1980, n. 18, 17 gennaio 1983, n. 2 e 17 gennaio 1983, n. 3, i posti vacanti nelle qualifiche funzionali dalla seconda all' ottava saranno coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ai quali potra' partecipare il personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' di servizio di almeno tre anni nella medesima ed in possesso del titolo di studio richiesto per quest' ultima. Dei posti messi a concorso il 50 per cento e' riservato al personale che, oltre ad essere in possesso dei suddetti requisiti, non abbia conseguito alcun passaggio di livello nell' arco di validita' dei contratti nazionali di lavoro per i dipendenti relativi ai trienni 1976/ 1978 e 1979/ 1981.
Per la partecipazione ai concorsi, che dovranno essere espletati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data predetta di entrata in vigore della legge. >>;
m) all' articolo 26 medesimo e' aggiunto il seguente comma: << Con successiva deliberazione della Giunta regionale, adottata previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, verranno stabiliti i criteri per l' effettuazione dei concorsi relativi alle restanti qualifiche.>>;
n) alla tabella << B >> e' aggiunto il seguente comma: << La rispondenza delle categorie di personale tra quelle indicate al precedente articolo 17, lettera i), aventi diritto all' indennita' per particolare esposizione a rischi e le attivita' comportanti rischio, quali previste dai commi precedenti, e' determinata con deliberazione della Giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata rilasciata sotto la propria diretta responsabilita' dal dirigente del settore presso cui il
personale interessato presta servizio. L' indennita' di rischio non compete per il periodo durante il quale il personale non viene adibito ad attivita' rischiose; durante tale periodo agli interessati compete l' indennita' nella misura di L. 120.000 annue rapportata ai periodi di non esposizione a rischio. >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.