L.R. 18 Gennaio 1985, n. 9 |
Modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 12, 13, 14 e 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87.
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(Pubblicata nel B.U. 09 febbraio 1985, n. 4) Art. 1 L' articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, e' cosi' integrato con l' aggiunta della seguente lettera f): << f) alla formazione in via sperimentale di operatori dei servizi sociali e sanitari. >>. Art. 2 L' articolo 12 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 87, e' cosi' sostituito: << Art. 12 (Attivita' formative al di fuori dei centri soggette ad autorizzazione preventiva) La Regione, tenuto conto delle esigenze della programmazione socio - sanitaria nazionale e regionale e nel rispetto dell' articolo 33 della Costituzione autorizza la istituzione ed il funzionamento di scuole e corsi per operatori sociali e sanitari, di cui al precedente articolo 2, presso enti pubblici e privati nonche' presso associazioni di cui all' articolo 36 del codice civile, che gestiscono servizi socio - sanitari o che operano nel campo della didattica o dell' intervento sociale. L' autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo e' concessa nel rispetto della normativa nazionale esistente e sempre che l' eventuale tirocinio pratico abbia luogo presso presidi sociali e sanitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale o comunque ritenuti idonei dalla Regione. L' autorizzazione di cui ai precedenti commi e' disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione professionale e sentita la competente Commissione consiliare permanente. A tal fine gli enti e le associazioni interessate devono produrre apposita istanza all' Assessorato regionale all' istruzione professionale corredata dalla seguente documentazione: a) deliberazione dell' organo competente con la quale viene espressa la volonta' di istituire la scuola od il corso; b) statuto della scuola ed ordinamenti didattici dei singoli corsi che si intendono svolgere in conformita', quando abbiano carattere ricorrente e non siano di natura sperimentale, a schemi approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all' articolo 17 della presente legge; c) programma dettagliato dei corsi; d) indicazione sulla disponibilita' dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell' attivita' didattica nel rispetto delle norme vigenti in materia; e) elenco numerico del personale docente e non docente con l' indicazione delle relative qualifiche e del trattamento economico e normativo previsto; f) indicazione dei mezzi finanziari disponibili per l' impianto ed il funzionamento della scuola e dei corsi; g) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti svolgeranno il tirocinio pratico; h) proposta relativa al numero massimo di studenti da ammettere ai singoli corsi; i) atto costitutivo e statuto dell' ente od associazione >>. Art. 3 L' articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, e' cosi' sostituito: << Art. 13 (Finanziamento attivita' formative svolte al di fuori dei centri) La Regione puo' concedere sovvenzioni agli enti pubblici ed alle associazioni, di cui al primo comma dell' articolo 12 della presente legge, autorizzati ad istituire e far funzionare scuole e corsi per operatori sociali e sanitari, a condizione che non abbiano fine di lucro e che l' attivita' formativa sia conforme agli obiettivi della programmazione regionale. Le sovvenzioni sono concesse in via prioritaria agli enti locali territoriali ed agli enti operanti nel campo socio - sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze della programmazione socio - sanitaria. >>. Art. 4 L' articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, e' cosi' sostituito: << Art. 14 (Controllo sul funzionamento) Il controllo sulle attivita' di formazione professionale delle scuole e dei corsi sovvenzionati e' esercitato dalla Regione almeno una volta all' anno durante lo svolgimento del corso, limitatamente ai corsi di durata almeno annuale. Entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni corso gli enti gestori di corsi sovvenzionati presentano alla Regione il rendiconto economico - finanziario relativo al corso stesso, nonche' una relazione contenente la valutazione generale dell' attivita' formativa svolta e l' esame degli eventuali elementi di sperimentazione o di innovazione. >>. Art. 5 L' articolo 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, e' cosi' sostituito: << Art. 32 Le somme necessarie per l' attuazione delle attivita' di cui alla presente legge sono indicate nei piani pluriennale ed annuale e fanno carico agli appositi capitoli n. 06735, n. 13010 e n. 13013 del bilancio regionale la cui competenza e' costituita rispettivamente dai fondi regionali liberi da vincoli di destinazione e dal fondo sanitario regionale >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |