Modifica alla legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, recante: "Norme per ilcontrollo sugli atti degli enti locali".

Numero della legge: 40
Data: 28 agosto 1993
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1993

L.R. 28 Agosto 1993, n. 40
Modifica alla legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, recante: "Norme per ilcontrollo sugli atti degli enti locali".

(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1993, n. 25 - S.O. n. 5).

Art. 1

1. L'articolo 16 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, e' cosi' sostituito:

"Art. 16
(Supplenze)

1. In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato e di ciascuna sezione decentrata, le funzioni di cui all'articolo 14 sono svolte dal rispettivo vice presidente. In caso di comtemporanea assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente elettivo effettivo piu' anziano di eta'.

2. In caso di assenza o impedimento, i componenti effettivi del comitato e di ciascuna sezione decentrata sono sostituiti dai componenti supplenti eletti o designati per la stessa categoria, a norma dell'articolo 5, comma 2. A tal fine, qualora un componente effettivo si trovi, per giustificati motivi, impossibilitato ad intervenire alla seduta dell'organo di controllo, ne da' immediata comunicazione al presidente, il quale provvede a convocare il supplente. Quando, anche nel corso della seduta, per causa di forza maggiore, si verifichi l'assenza di un componente effettivo, il presidente o chi ne svolge le funzioni provvede all'immediata sostituzione con uno dei componenti supplenti, eventualemnte presenti ai sensi del comma 3. Per la sostituzione dei componenti elettivi effettivi e', di regola osservato il criterio dell'alternanza tra i due supplenti eletti dal Consiglio regionale.

3. I componenti supplenti hanno diritto di assistere a tutte le sedute dell'organo di controllo.

4. Il comitato e le sezioni decentrate possono collegialmente, con provvedimento motivato, decidere di convocare i componenti supplenti per l'esame di questioni procedurali o di ordine generale affidando anche ad essi incarichi di relazione, al fine di un migliore e piu' sollecito svolgimento dei lavori.

5. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale ed hanno voto deliberativo soltanto nei casi previsti dal comma 2.

6. Ai componenti supplenti che intervengono alle sedute ai sensi dei commi 2 e 4 spettano le indennita' ed i rimborsi previsti per i componenti effetivi dell'organo di controllo. Ai componenti supplenti che intervengono alle sedute ai sensi del comma 3 spettano esclusivamente i rimborsi previsti per i componenti effettivi dell'organo di controllo."


Art. 2

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1992, e' cosi' sostituito:

"Art. 18
(Sedute)

1. Per la validita' delle sedute dell' organo di controllo e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

2. La seduta si apre con la verifica del numero legale di componenti, che deve permanere per tutta la durata dei lavori. Qualora nel corso della riunione venga meno il numero legale, e non sia possibile provvedere alla sostituzione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il presidente dichiara chiusa la seduta.

3. Le decisioni vegnono adottate a maggioranza dei presenti con voti espressi in modo palese. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

4. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e che siano inserite proprie dichiarazioni".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.