Contributo annuo all' universita' degli studi di Roma per conto del centro di educazione professionale per assistenti sociali( CEPAS)

Numero della legge: 12
Data: 3 aprile 1978
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1978

L.R. 03 Aprile 1978, n. 12
Contributo annuo all' universita' degli studi di Roma per conto del centro di educazione professionale per assistenti sociali( CEPAS)




Art. 1


All' universita' degli studi di Roma, per conto della scuola speciale denominata centro di educazione professionale per assistenti sociali (CEPAS), istituita presso l' istituto di filosofia della facolta' di lettere e filosofia, e' assegnato un contributo annuo di L. 50 milioni, per la durata di quattro anni a decorrere dall' anno finanziario 1978.


Art. 2

L' universita' degli studi di Roma, entro il mese di dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 1978, in cui riceve il contributo, presentera' all' assessorato alla cultura della Regione il bilancio consuntivo del centro di educazione professionale per assistenti sociali (CEPAS), corredato da una relazione illustrativa sulla attivita' svolta, relativa all' anno accademico immediatamente precedente. L' assessorato alla cultura provvedera', entro trenta giorni, a trasmettere il predetto bilancio consuntivo alla commissione consiliare competente con il proprio parere sulla gestione del centro. L' erogazione del contributo annuo, a decorrere dal 1979, sara' effettuata solo dopo la presentazione, alla competente commissione consiliare, del bilancio consuntivo del centro di educazione professionale per assistenti sociali (CEPAS)


Art. 3

La designazione dei due rappresentanti previsti dall' art. 378 dello statuto dell' universita' degli studi di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 330 del 3 maggio 1966 modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1351 del 30 novembre 1971, avverra' con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell' assessore alla cultura, sentita la commissione consiliare competente.


Art. 4

La spesa di L. 50 milioni e' iscritta nell' apposito capitolo che verra' istituito nel bilancio di competenza e di cassa del 1978.


Art. 5


Nel bilancio pluriennale al progetto << Sicurezza sociale - istruzione professionale >> codice 1905 (funzioni normali ordinarie) viene iscritta la somma di L. 50 milioni, in corrispondenza al cap. 10849, per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 aprile 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 1Ø aprile 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.