Interventi della Regione Lazio per la realizzazione di un servizio di mensa sociale nel comune di Roma.

Numero della legge: 40
Data: 16 giugno 1983
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1983

L.R. 16 Giugno 1983, n. 40
Interventi della Regione Lazio per la realizzazione di un servizio di mensa sociale nel comune di Roma.

(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1983, n. 18)


Art. 1

In attesa dell' entrata in vigore della legge di riforma dell' assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, la Regione, al fine di contribuire al miglioramento della qualita' della vita delle persone che versano in particolari condizioni di disagio economico, soprattutto presenti nelle grandi aree metropolitane anche per il fenomeno dell' immigrazione, favorisce la realizzazione di un servizio di mensa per i non abbienti mediante la concessione di contributi al comune di Roma finalizzati alla stipulazione di apposite convenzioni tra il comune stesso enti, anche religiosi, dotati dei requisiti strumentali e funzionali necessari per organizzare il servizio stesso secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.
Nella fase di prima attuazione della presente legge l' importo del contributo di cui al precedente comma non puo' superare la misura di L. 5.000 per ogni pasto. Detta misura viene aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici ISTAT (Istituto centrale di statistica) di variazione del costo della vita.


Art. 2

Il servizio di mensa previsto dal precedente articolo 1 deve essere organizzato in modo da garantire un minimo di 1.000 pasti giornalieri completi e gratuiti.
Il servizio di mensa e' aperto ai portatori di appositi buoni distribuiti dagli enti gestori tramite le circoscrizioni del comune di Roma territorialmente competenti con le modalita' fissate nella convenzione di cui al successivo art. 3, previo accertamento da parte delle circoscrizioni stesse delle condizioni di effettiva indigenza dei beneficiari.


Art. 3

Gli enti interessati all' organizzazione ed alla gestione del servizio di mensa di cui ai precedenti articoli devono presentare apposita istanza al comune di Roma entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il primo anno di attuazione della legge stessa ed entro e non oltre il 30 novembre per gli anni successivi.
L' istanza deve essere corredata della documentazione atta a comprovare la presenza dei requisiti per l' organizzazione e la gestione del servizio di mensa nonche' del programma annuale di attivita' e del preventivo di spesa.
Il comune di Roma, valutate le istanze pervenute nei termini indicati al precedente primo comma, stipula con gli enti ritenuti idonei apposita convenzione annuale per disciplinare, in conformita' a quanto stabilito nella presente legge, le modalita' organizzative e di gestione del servizio di mensa, previa deliberazione della Giunta regionale con la quale viene disposta per il relativo anno la concessione in favore del comune stesso dei contributi di cui al precedente art. 1.
La deliberazione prevista dal comma precedente e' emanata dietro motivata richiesta del comune di Roma, contenente anche l' indicazione della spesa complessiva presunta derivante dalla stipulazione della suddetta convenzione, e non puo' superare i limiti dello stanziamento del bilancio regionale di cui al successivo art. 6.


Art. 4

Il comune di Roma provvede ad erogare all' ente gestore del servizio di mensa i contributi concessi dalla Regione attraverso anticipazioni trimestrali, sulla base dei preventivi presentati dall' ente stesso.
Gli eventuali conguagli sono effettuati al termine della gestione annuale del servizio di mensa sulla base di appositi rendiconti che devono essere presentati al comune di Roma dall' ente gestore entro il 15 gennaio dell' anno successivo.


Art. 5

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune di Roma trasmette al Presidente della Giunta regionale una relazione consuntiva delle spese complessivamente sostenute nell' anno precedente per la gestione del servizio di mensa.
La Regione provvede all' eventuale recupero di somme non utilizzate anche mediante compensazione in sede di concessione dei contributi per l' anno successivo a norma del precedente art. 3.


Art. 6

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1983 la spesa di L. 1.000 milioni da iscriversi in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 14201 che viene istituito nel bilancio regionale dello stesso anno 1983 con la conseguente denominazione: << Contributi al comune di Roma per la realizzazione di un servizio di mensa sociale >>.
Alla copertura del predetto onere si provvede mediante riduzione, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 25831 e, in termini di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29021 del bilancio regionale 1983.
Per gli anni 1984 e successivi e' autorizzata per le stesse finalita' la spesa annua di L. 1.800 milioni, alla cui copertura provvedera' la legge di approvazione del bilancio dei relativi anni.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.