L.R. 03 Giugno 1992, n. 37 |
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992.
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Art.1 1. Il totale generale delle entrate della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992 e' approvato in L. 23.131.559.961.256 in termini di competenza ed in L. 25.206.421.104.453 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1992, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge. (Tabella "A"). Art. 2 1. Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992 e' approvato in L. 23.131.559.961.256 in termini di competenza ed in L. 25.206.421.104.453 in termini di cassa. 2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione (Tabella "B"). L'erogazione delle spese comprese nel settore 32° "Partite di giro" e' consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilita' dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli. 3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992. Art. 3 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l'arco di tempo relativo agli anni 1992/1994. Art. 4 1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa: a) elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti alle sperse obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformita' alla denominazione dei capitoli da n. 31001 a n. 31004; b) elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordine di accreditamento; c) elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; d) elenco n. 4, concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti ai seguenti capitoli: capitolo n. 29801 L. 1.500 milioni; capitolo n. 29802 L. 35.600 milioni; capitolo n. 29822 L. 63.000 milioni; capitolo n. 29831 L. 1.750 milioni; capitolo n. 29832 L. 8.500 milioni; capitolo n. 29841 L. 700 milioni; capitolo n. 29842 L. 6.400 milioni; capitolo n. 29851 L. 1.900 milioni; capitolo n. 29852 L. 27.500 milioni. 2. E' approvato l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione Lazio viene autorizzata, per l'anno 1992 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di L. 1.505.576.000.000 nonche' per la copertura del presunto saldo negativo della gestione precedente per l'importo di L. 342.050.000.000. 3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 14 per cento anno, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni. 4. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, tale onere e' valutato in annue L. 267.000 milioni (capitoli n. 40114 e n. 30999 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1992. 5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge. 6. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al secondo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al precedente quarto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all'entita' degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335. Art. 5 1. Sono confermate per l'anno 1992 e per il bilancio pluriennale 1992/1994 le disposizioni contenute negli articoli 40, 41, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33. 2. Nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 24, la parola "unicamente" e' soppressa e viene sostituita da: "o cointestato". Art. 6 1. La copertura finanziaria della legge regionale 17 febbraio 1992, n. 11, e' riferita alla lettera h) anziche' g) del capitolo n. 29831 dell'elenco n. 4 del bilancio 1991; il conseguente capitolo di nuova istituzione e' da intendersi il n. 13023 e non il 13027. 2. L'importo di L. 5.000 milioni indicato nell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1992, n. 8 e' modificato in L. 4.900 milioni. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |