Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio1980, n. 28, che detta norme concernenti l' abusivismoedilizio ed il recupero dei nuclei sorti spontaneamente.

Numero della legge: 27
Data: 28 aprile 1983
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1983

L.R. 28 Aprile 1983, n. 27
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio1980, n. 28, che detta norme concernenti l' abusivismoedilizio ed il recupero dei nuclei sorti spontaneamente.

(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1983, n. 14)


Art. 1

I comuni del Lazio sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge ad adottare la variante prevista dall' articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, salvo che, con deliberazione del consiglio comunale, non sia stato dato atto della inesistenza dei presupposti per l' adozione della variante stessa.


Art. 2

Dopo l' articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, e' inserito il seguente articolo:

<< Art. 6- bis

Per i lotti liberi interclusi, di superficie non superiore ai 1.500 metri quadrati, che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici, le norme di attuazione della variante possono prevedere la possibilita' della loro edificazione a fini esclusivamente abitativi prima dell' adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo articolo 8 a condizione che l' edificazione stessa non superi l' indice di fabbricabilita' territoriale corrispondente alla densita' abitativa fissata dalla variante.
Ai fini dell' applicazione della norma di cui al comma precedente il lotto di terreno deve derivare da frazionamento non posteriore alla data del 14 maggio 1980 e deve essere delimitato, per almeno due lati, da lotti sui quali insistono fabbricati gia' realizzati per i quali sia possibile la sanatoria e, per i restanti lati, da superfici gia' vincolate a strade o ad altri spazi di uso pubblico.
Per i fabbricati che si considerano ultimati ai sensi dell' articolo 31 della presente legge, le norme di attuazione di cui al precedente primo comma possono prevedere il rilascio, prima dell' adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, della concessione edilizia in sanatoria prevista dal capo III della presente legge >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.