L.R. 21 Dicembre 1981, n. 35 |
Norme transitorie in materia di edilizia scolastica.
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(Pubblicato nel B.U. 09 gennaio 1981, n. 1) Art. 1 In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12, i programmi e gli interventi di edilizia scolastica, finanziati per le finalita' delle leggi regionali 25 marzo 1977, n. 13, 12 luglio 1977, n. 27 e 17 aprile 1978, n. 18 (art. 1, lettera b) con stanziamenti di bilancio di esercizi finanziari precedenti ed ancora in corso di esecuzione, sono disciplinati dalla normativa introdotta dalle predette leggi di finanziamento. Fanno eccezione per i programmi e gli interventi di cui al comma precedente le procedure di erogazione dei finanziamenti, di verifica sulla attuazione dei programmi, di collaudo e di accertamento della misura dei finanziamenti per le quali si applica la legislazione vigente. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |