L.R. 04 Aprile 1979, n. 21 |
Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa.
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Art. 1 (Istituzione) A norma dell' articolo 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e' istituita la riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa, compresa nel sistema di cui all' articolo 1 della legge medesima. Art. 2 (Perimetrazione) La riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa e' delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 25.000 del foglio IGM n. 144 IV SE che costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di sessanta giorni dalla costituzione del consorzio di cui al successivo articolo 4, l' ente gestore provvede all' apposizione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo le strade di accesso della riserva. Art. 3 (Classificazione) La riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa, destinata a conservare e valorizzare le caratteristiche dell' ecosistema fluviale, in tutte le sue componenti biotiche e abiotiche, viene classificata, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, come " riserva naturale parziale ". Art. 4 (Gestione) La gestione della riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa, e' affidata ad un consorzio tra i comuni di Nazzano e di Torrita Tiberina. Entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il consorzio approva il proprio statuto, definisce i programmi di gestione nonche' gli organi tecnici o gli uffici necessari per la gestione. Qualora entro il termine di cui al comma precedente non si sia costituito il consorzio suddetto, alla gestione provvisoria della riserva naturale provvedera' la Giunta regionale tramite il proprio ufficio per i parchi e le riserve naturali. Art. 5 (Direttive per la valorizzazione e l' utilizzazione) Entro il termine di mesi tre dalla entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva, di cui all' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Il regolamento, oltre a quanto specificato nel suddetto articolo, deve contenere le modalita' di utilizzazione della riserva naturale ed in particolare quelle che regolano le visite culturali e turistiche organizzate con guida, la ricerca scientifica, l' osservazione naturalistica, nonche' lo svolgimento di attivita' private inerenti al carattere della riserva stessa. Il regolamento di attuazione dovra' altresi' stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a quattro, in cui la riserva naturale dovra' essere aperta al pubblico, lungo percorsi delimitati e opportunamente attrezzati. L' ente gestore puo' disporre, per particolari motivi, sentito l' ufficio regionale per i parchi, la chiusura temporanea al pubblico della riserva. L' accesso alla riserva, lungo i percorsi delimitati, deve essere controllato e il pubblico deve essere guidato di norma dal personale tecnico della riserva stessa o da idoneo personale designato dall' ente gestore. L' ente gestore potra' altresi' stabilire che il pubblico acceda alla riserva dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verra' fissato di concerto con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa. In tale caso dovranno, comunque, essere stabilite particolari facilitazioni di pagamento per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori. Art. 6 (Norme di tutela e di uso del suolo) All' interno della riserva sono vietati i seguenti interventi, fatta eccezione per quelli necessari per la gestione e la valorizzazione delle risorse della riserva medesima: a) l' alterazione delle caratteristiche naturali e del paesaggio; b) l' apertura di nuove strade carrabili; c) la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilita' indicata nel regolamento di attuazione ad esclusione di quelli di servizio, di quelli di interesse pubblico o di quelli espressamente autorizzati dall' ente gestore, in caso di necessita' di conduzione agricola; d) l' apertura di nuove cave e l' inizio di nuove attivita' estrattive, nonche' la riattivazione di quelle dimesse; e) la costruzione di nuovi edifici, ad eccezione delle strutture strettamente connesse con le attivita' agricole o previste dagli strumenti urbanistici comunali; f) ogni tipo di caccia e di pesca, fatta eccezione per l' esercizio della pesca e dell' acquicoltura eventualmente previsto dal regolamento di attuazione, sulla base di uno studio sulle potenzialita' e sugli effetti. In deroga a quanto previsto al punto f) l' ente gestore, sulla base di un piano di ricerca preventivamente approvato, su conforme parere dell' ufficio regionale dei parchi e delle riserve naturali, puo' eseguire o autorizzare catture di animali, ai soli fini scientifici, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Il regolamento di attuazione potra' altresi' prevedere disposizioni particolari per l' applicazione di tecnologie idonee alla conduzione delle attivita' agricole, secondo principi di lotta biologica, nonche' l' uso di prodotti non inquinanti. Art. 7 (Norme finanziarie) Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, la spesa di L. 150 milioni, che sara' iscritta, in termini di competenza, ad apposito capitolo da istituirsi, nel bilancio di previsione regionale per l' anno medesimo, con la seguente denominazione: " Contributi per l' istituzione, il primo avviamento e la gestione della riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa ". La copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 150 milioni e' costituita da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritta al capitolo numero 311250 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979, disposte dal primo comma del presente articolo. Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri per gli anni successivi si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio. Art. 8 (Sanzioni) Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Le violazioni di cui al comma precedente sono accertate dagli organi locali di polizia urbana e rurale, dagli agenti giurati dell' ente gestore della riserva naturale, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Possono collaborare all' accertamento, nei limiti dei rispettivi compiti istituzionali, gli enti pubblici e le associazioni riconosciute che hanno come finalita' la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, nonche' gli ispettori ecologici onorari di cui all' articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61, che saranno denominati " collaboratori volontari per la tutela dell' ambiente ". Art. 9 (Norme finali) Entro il termine massimo di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovra' cessare ogni attivita' estrattiva attualmente in corso nell' ambito della riserva e per una fascia di cinquanta metri esterna al perimetro. ALLEGATO 1 Cartografia omissis. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |