L.R. 19 Luglio 2007, n. 11 |
Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO CAPO I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, N. 27 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ ESERCIZIO 2007)
Art. 3 Modifiche all’articolo 50 della l.r. 27/2006 Art. 4 Modifiche all’articolo 51 della l.r. 27/2006 Art. 5 Modifiche all’articolo 52 della l.r. 27/2006 Art. 6 Modifiche all’articolo 53 della l.r. 27/2006 CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12 (DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 8 Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/1999, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 Art. 9 Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/1999 Art. 10 Inserimento dell’articolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria CAPO III DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD ACCELERARE ADEMPIMENTI PROCEDURALI. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI DISABILI
Art. 13 Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER Art. 14 Riserve in favore dei disabili Art. 15 Entrata in vigore CAPO I Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007) Art. 1 (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27) 1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “dell’esigenza di ripianare” sono inserite le seguenti: “, in particolare,”. 2. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “o il concorso dello Stato) e successive modifiche”, sono inserite le seguenti: “nonché della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche”. 3. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “di proprietà delle ATER,” sono inserite le seguenti: “dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali,”. 4. Al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “del 30 per cento del patrimonio” è inserita la seguente: “complessivo”. 5. Al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “delle presenti disposizioni.” sono aggiunte le seguenti: “I comuni e gli altri enti pubblici territoriali, con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima.”. 6. Al comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
b) alla lettera b) le parole: “o di altro componente il nucleo familiare” sono soppresse e le parole da: “E’ fatto salvo il diritto di abitazione” a: “nuda proprietà” sono soppresse; c) alla lettera c) le parole: “per i quali il relativo procedimento, ancora in corso, sia di esito certo.” sono sostituite dalle seguenti: “, a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi.”.
8. Al comma 5 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “zone di pregio.” sono aggiunte le seguenti: “L’ente proprietario, con motivata deliberazione, nel formulare il piano di cessione di cui al comma 3, determina i criteri di applicazione del moltiplicatore.”. 9. Al comma 6 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo le parole: “è ridotto al 10 per cento.” sono aggiunte le seguenti: “Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita.”.
b) alla lettera a) dopo le parole: “nucleo familiare” sono aggiunte le seguenti: “convivente con l’acquirente,”; c) alla lettera c), dopo la parola: “età” sono inserite le seguenti: “dell’acquirente”; d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
11. Al comma 9 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006, le parole da: “delle ATER” a: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all’acquisto entro due mesi”. 12. Il comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 2 (Modifiche all’articolo 49 della l.r. 27/2006) 1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo le parole: “emergenza abitativa.” sono inserite le seguenti: “, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e ad iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni, ivi comprese le spese legali.”.
b) dopo le parole: “per l’esercizio 2005).” sono inserite le seguenti: “A tal fine le ATER unitamente al piano di cessione trasmettono alla Regione, per l’approvazione, anche il previsto piano per il risanamento economico-finanziario.”. Art. 3 (Modifiche all’articolo 50 della l.r. 27/2006) 1. Alla rubrica dell’articolo 50 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “edilizia residenziale pubblica” sono aggiunte le seguenti: “e limite di reddito per l’accesso e per la decadenza”. 2. Il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:
2ter. Successive modifiche ai limiti di reddito di cui al comma 2bis sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 12/1999. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, della medesima l.r. 12/1999, in merito agli aggiornamenti dei suddetti limiti.”. 4. Il comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 27/2006 è aggiunto il seguente:
Art. 4 (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 27/2006) 1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
b) le parole: “Le ATER sono, inoltre, autorizzate a trasferire” sono sostituite dalle seguenti: “Le ATER possono trasferire, inoltre,”. 2. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 27/2006 è aggiunto il seguente:
Art. 5 (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 27/2006) 1. Alla rubrica dell’articolo 52 della l.r. 27/2006, dopo la parola: “Disposizioni” sono inserite le seguenti: “finali e”. 2. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 27/2006 le parole: “, incrementato della variazione ISTAT rispetto al prezzo di offerta” sono sostituite dalle seguenti: “In tal caso il prezzo di cessione dovuto dall’acquirente è incrementato della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla data di comunicazione del predetto prezzo e comunque non anteriormente all’anno 2002, fino ad accettazione del prezzo.”. 3. Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 27/2006 le parole: “maggiorato dell’indice ISTAT, fino al momento della conclusione della compravendita.” sono sostituite dalle seguenti: “maggiorato della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla data di comunicazione del predetto prezzo e comunque non anteriormente all’anno 2002, fino ad accettazione del prezzo.”. 4. Dopo il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 27/2006 sono inseriti i seguenti:
3ter. Sono fatte salve le disposizioni di leggi statali e regionali non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 48, 49 e 50.”. 5. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 27/2006 è inserita
“abis) all’alinea del comma 5 dell’articolo 17, come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007;”. Art. 6 (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 27/2006) 1. Alla rubrica dell’articolo 53 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: “e alla legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente la regolarizzazione di occupazioni di alloggi effettuate senza titolo”. 2. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 le parole: “all’articolo 11, comma 1, lettera f) ed” sono soppresse. 3. Al comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 sono inseriti i seguenti:
3ter. Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, gli occupanti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, che è oggetto di verifica da parte dell’ente gestore degli alloggi.”. 5. Al comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 dopo la parola: “(ATER).” sono aggiunte le seguenti: “Il modello è approvato con delibera della Giunta regionale che stabilisce anche i termini e le modalità di presentazione.”. 6. Il comma 5 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 è inserito il seguente:
8. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 è aggiunta la seguente:
9. Dopo il comma 6 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 è aggiunto il seguente:
CAPO II Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche Art. 7 (Modifiche all’articolo 7bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, aggiunto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. Disposizione transitoria) 1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 7bis della l.r. 12/1999, aggiunto dalla l.r. 12/2000, le parole: “a datare dalla stipula dell’accordo di programma” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del decreto del Presidente della Regione di approvazione dell’accordo di programma medesimo”. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7bis della l.r. 12/1999, aggiunto dalla l.r. 12/2000, è aggiunto il seguente:
Art. 8 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/1999, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4)
Art. 9 (Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/1999) 1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 12/1999, dopo la parola “competente” sono aggiunte le seguenti: “o da decesso del coniuge o del convivente more uxorio; la convivenza va dimostrata nelle forme di legge.”. Art. 10 (Inserimento dell’articolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria) 1. Nel Capo III della l.r. 12/1999, dopo l’articolo 16 è inserito il seguente: “Art. 16bis (Gestione degli immobili di edilizia residenziale agevolata in locazione da parte di un fondo immobiliare)
b) siano stati individuati i locatari degli immobili e stipulati i relativi contratti di locazione. 2. I soggetti beneficiari del finanziamento pubblico, che conferiscono al fondo immobiliare o alla società di cui al comma 1 gli immobili realizzati, danno immediata comunicazione alla Regione di tale conferimento e forniscono alla Regione notizie in ordine all’amministrazione degli stessi, anche per consentire di verificare il rispetto della normativa vigente e di valutare i risultati gestionali e le prospettive di finanziamento e sviluppo dei programmi regionali di edilizia residenziale.”. CAPO III Disposizioni finalizzate ad accelerare adempimenti procedurali. Disposizioni in favore dei disabili Art. 11 (Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo) 1. I comuni, nell’ambito dello loro autonomia organizzativa, stabiliscono termini e modalità per l’istruttoria delle domande presentate ai fini della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, da concludere entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito nel modello approvato con delibera della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 4 della l.r. 27/2006. Art. 12 (Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie) 1. I comuni che abbiano promosso o promuovano la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie concesso sulle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) o nelle delimitazioni di cui all’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono stabilire criteri intesi alla sollecita definizione dei rapporti con i proprietari degli immobili costruiti sulle aree citate, al fine di assicurare l’acquisizione delle relative somme, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). 2. Le finalità di cui al comma 1 possono riguardare anche la determinazione del corrispettivo della cessione delle aree in proprietà, consentendo che all’importo calcolato ai sensi dell’articolo 31, comma 48 della l. 448/1998 si applichi una detrazione fino alla percentuale massima determinata dal comune stesso, da graduare motivatamente in relazione alle situazioni riguardanti i singoli piani di zona e con riferimento, in particolare:
b) ai diversi regimi giuridici che si sono succeduti in materia di determinazione degli indennizzi espropriativi. 3. Al fine di realizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i comuni potranno definire in via transattiva la quantificazione dell’entità dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, esclusivamente per il superamento dei contenziosi e per l’incremento delle risorse finanziarie comunali, stabilendo in tal modo le condizioni di maggiore favore per i cittadini e fatti sempre salvi gli accordi tra le parti. Art. 13 (Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER) 1. I comuni accelerano le procedure per la stipula con le ATER della convenzione prevista dall’articolo 35 della l. 865/1971 concernente la concessione in diritto di superficie delle aree comprese nei piani di zona di cui alla l. 167/1962 o nelle delimitazioni di cui all’articolo 51 della l. 865/1971. 2. Per gli alloggi edificati sulle aree indicate al comma 1, compresi nei piani di vendita formulati dalle ATER, la convenzione prevista dall’articolo 35 della l. 865/1971 è stipulata entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione regionale degli stessi piani di vendita. 3. Qualora non siano stati definitivamente determinati gli oneri relativi all’acquisizione delle aree ed alle opere di urbanizzazione, dovuti dalle ATER per la concessione del relativo diritto di superficie, nella stipulanda convenzione può essere inserita apposita clausola di conguaglio, con l’impegno di pagamento successivo da parte delle ATER medesime. Art. 14 (Riserve in favore dei disabili) 2. Le riserve di cui al comma 1 trovano applicazione, altresì, in sede di programmazione regionale delle risorse finanziarie disponibili per l’edilizia agevolata-convenzionata destinata alla locazione permanente o ad alloggi sociali. 3. I comuni riservano una quota non inferiore al 5 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa in favore dei nuclei familiari con persone non deambulanti e una quota non inferiore al 10 per cento per i diversamente abili, ferma restando l’aliquota massima del 25 per cento della riserva consentita dalle vigenti disposizioni per le situazioni di emergenza abitativa. Art. 15 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 19 luglio 2007 Marrazzo |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |