Disposizioni per il trasporto pubblico locale.Attuazione dell'articolo 18,comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.442 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999,n. 400 e ulteriori disposizioni

Numero della legge: 35
Data: 19 dicembre 2001
Numero BUR: 36 S.O. 7
Data BUR: 29/12/2001

L.R. 19 Dicembre 2001, n. 35
Disposizioni per il trasporto pubblico locale.Attuazione dell’articolo 18,comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.442 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999,n. 400 e ulteriori disposizioni

il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Giunta regionale
promulga


la seguente legge :

Art.1
(Proroga dell’affidamento dei servizi)

      1. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in atto e in qualsiasi forma esercitati è prorogato al 31 dicembre 2003, previa revisione dei contratti di servizio in essere, per quanto concerne il termine di scadenza e fermo restando, per i servizi superiori a due milioni di chilometri annui, l'obbligo di affidamento da parte del concedente di quote di servizi o di servizi speciali mediante procedura ristretta di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di vettore. Gli atti di affidamento cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2004 e per l'affidamento dei servizi si procede ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 30/1998, fermo restando quanto previsto nell'articolo 22 della medesima l.r. 30/1998.

      2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli enti affidanti possono affidare il servizio di trasporto pubblico locale mediante ricorso alle procedure concorsuali di cui all'articolo 19, comma 1 della l.r. 30/1998 qualora ne abbiano deliberato l'indizione in data anteriore a centottanta giorni precedenti la scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 3 della stessa l.r. 30/1998.

      3. I contratti di servizio di cui all'articolo 24 della l.r. 30/1998, integrati ai sensi del comma 1, devono prevedere un incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere al 31 dicembre 2002 almeno lo 0,35. Il mancato raggiungimento di detto rapporto comporta la pronuncia di decadenza e conseguente risoluzione del contratto di servizio come previsto dal medesimo articolo 24.

      4. Ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 3, entro il termine previsto, l'ente affidante può prorogare la scadenza dell'affidamento di un anno, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.

Art. 2
(Riparto delle risorse finanziarie ai comuni)

1. Le attribuzioni della Giunta regionale di cui all'articolo 37 della l.r. 30/1998 sono esercitate sino al 31 dicembre 2003 e comunque finché le medesime non saranno effettivamente esercitate dalle province sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 30/1998.


Art. 3
(Riequilibrio del fondo regionale trasporti)

1. Ai fini del riequilibrio del fondo regionale trasporti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) della l.r. 30/1998 per l'anno 2002, la Giunta regionale, limitatamente ai servizi con percorrenza superiore a due milioni di chilometri annui, corrisponde agli enti affidanti il novanta per cento della spesa storica corrispondente ai contributi erogati ai soggetti esercenti il trasporto pubblico locale per l'anno 1998, il cui importo è integrato del corrispettivo dei contratti di servizio stipulati in data successiva al 1998 limitatamente alla quota a carico del fondo regionale trasporti. La Giunta regionale provvede, altresì, a ripartire le rimanenti risorse tenendo conto del rapporto costi ricavi, dell'incidenza sullo stesso degli obblighi di servizio, nonché della velocità commerciale dei servizi regionali in rapporto alle penetrazioni urbane. Gli enti affidanti provvedono alla revisione della rete e dei livelli dei servizi minimi nei limiti delle risorse attribuite, nonché all'adeguamento dei contratti di servizio con l'affidatario.


Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma , addì 19 dicembre 2001

        STORACE

    Pubblicata sul supplemento ordinario n.7 dell bollettino ufficiale della regione lazio n.36 del 29 dicembre 2001


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.