L.R. 18 Dicembre 1986, n. 57 |
Interventi non dilazionabili per la gestione delle opere di bonifica. Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1986.
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(Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1986, n. 35, S.O. n. 1) ARTICOLO UNICO Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni alla Tabella << B >> dello stato di previsione della spesa: (importi espressi in milioni di lire) (accanto agli importi di competenza sono riportati gli importi di cassa) in aumento capitolo n. 01001: Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana (legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4) + 500 + 500 capitolo n. 01002: Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina (legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4) + 2.000 + 2.000 capitolo n. 01004: Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica (legge regionale n. 54 del 1978) + 100 + 100 capitolo n. 01005 (di nuova istituzione): Contributo per il contenimento dei costi di esercizio in favore dei consorzi di bonifica, gestori di impianti irrigui collettivi (legge regionale n. 75 del 1985) + 1.000 + 1.000 In diminuzione: capitolo n. 01121: Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti dalle aziende agricole singole ed associate per il miglioramento e l' ammodernamento delle strutture fondiarie (legge regionale 31 novembre 1976, n. 53) - 2.000 - 2.000 capitolo n. 01309: Concorso negli interessi dei mutui integrativi per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnica (articolo 12, lettera b), della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 ed articolo 15 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69) - 1.000 - 1.000 capitolo n. 01316: Concorso negli interessi dei prestiti per lo acquisto di bestiame (articolo 13, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69) - 600 - 600 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |