L.R. 02 Gennaio 1985, n. 2 |
Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi.
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(Pubblicata nel B.U. 19 gennaio 1985, n. 2) Art. 1 (Costituzione del fondo) La Regione, in conformita' ai principi sanciti dall' articolo 45 dello statuto ed in applicazione dell' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, costituisce un fondo speciale destinato, nell' ambito delle specifiche materie indicate nell' articolo 117 della Costituzione, all' assistenza tecnico - finanziaria a favore delle piccole e medie imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi. La gestione del fondo di cui al comma precedente e' regolata da apposita convenzione da stipularsi con la FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) SpA nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Art. 2 (Ambito e natura degli interventi) Gli interventi di cui alla presente legge devono riguardare le situazioni di aziende in crisi con rischi di sensibile perdita di occupazione o che presentino programmi di sviluppo, e la cui attivita' di risanamento e rilancio richieda l' impiego di risorse finanziarie di significativa entita' tali da non poter essere reperite se non a condizioni particolarmente agevolate. Nei confronti delle aziende oggetto dell' intervento la FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) SpA e' autorizzata a porre in essere tutte le operazioni previste dall' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52. Il tasso di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento poste in essere ai sensi della presente legge e' determinato, nei limiti di cui all' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il provvedimento della Giunta regionale di cui al successivo articolo 3, secondo comma. Art. 3 (Procedure) La FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) SpA riceve le richieste di intervento delle aziende interessate e, qualora valuti che sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 2, svolge la relativa istruttoria entro sessanta giorni dalle richieste stesse. L' istruttoria e' trasmessa, corredata di una relazione di fattibilita', alla Giunta regionale che, previo parere della competente commissione consiliare permanente, adotta i provvedimenti definitivi circa gli interventi da attuare. La FILAS SpA attua gli interventi approvati dalla Giunta regionale e trasmette un rapporto sull' efficacia degli interventi stessi in allegato al rapporto semestrale previsto dall' articolo 6, ultimo comma, della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52. Art. 4 (Disposizioni finanziarie) Al fondo speciale costituito con la presente legge e' destinata per l' esercizio finanziario 1984 la somma di L. 5.000 milioni. La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta in termini di competenza e di cassa nel capitolo numero 28503 che si istituisce nel bilancio di previsione per l' anno 1984 con la seguente denominazione: << Costituzione presso la FILAS (Finanziamento laziale di sviluppo) SpA di un fondo speciale per l' assistenza tecnico - finanziaria alle piccole e medie imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi >>. Alla copertura finanziaria della spesa di L. 5.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 25802 (elenco n. 4, lettera q) del bilancio 1984. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvedera' ad apportare le conseguenti variazioni sul bilancio dell' esercizio 1984. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |