Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle Aziende concessionarie di autoservizi - Proroga della legge regionale 15- 1- 1974, n. 1 fino al 30- 6- 1974.

Numero della legge: 23
Data: 29 aprile 1974
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1974

L.R. 29 Aprile 1974, n. 23
Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle Aziende concessionarie di autoservizi - Proroga della legge regionale 15- 1- 1974, n. 1 fino al 30- 6- 1974.




Art. 1

La corresponsione dell' aumento, di cui all' art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, viene prorogata dall' 1 gennaio al 30 giugno 1974 per il titolo e secondo le forme e modalita' tutte previste dagli articoli 1 e 2 della legge citata.


Art. 2

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' anno 1974 l' anticipazione di 335 milioni a carico del cap. 4720 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l' anno medesimo con la seguente denominazione: (sotto il titolo IV, sezione VII, rubrica 9, categoria XVII) << anticipazione per conto dello Stato - erogazione alle Aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente >>.


Art. 3

Il rimborso da parte dello Stato dell' anticipazione di L. 335 milioni di cui al precedente art. 2 sara' introitato nel cap. 720 che si istituisce nello stato di previsione dell' entrata per l' anno 1974 con la seguente denominazione: (sotto il titolo VI, categoria XVI, rubrica 4) << rimborsi di somme anticipate per conto dello Stato - erogazione alle Aziende concessionarie di autoservizi (contratto ANAC) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente >>.
Il recupero degli interessi sara' introitato al competente cap. 331 dello stato di previsione dell' entrata.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 22 aprile 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.