L.R. 28 Aprile 1976, n. 16 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78 avente per oggetto norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.
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Art. 1 In relazione e agli effetti dell' art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed in relazione al superamento dei preesistenti rapporti concessori, il termine di cui all' art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78 viene fissato al 30 giugno 1976. L' affidamento precario dei servizi, regolato dalle precedenti leggi regionali ed oggi in atto, rimane valido fino al termine di cui sopra e cosi' quello relativo ad altri servizi di pubblico trasporto, gia' di competenza dello Stato e degli Enti locali e di cui la Regione venga a qualsiasi titolo a disporre. Si applichera' comunque agli affidamenti di cui sopra quanto previsto dal secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 28 aprile 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 aprile 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |