L.R. 13 Dicembre 1993, n. 70 |
Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1993, n. 36). Art. 1 (Finalita' della legge) 1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 che detta norme sul sistema radiotelevisivo, la presente legge disciplina l'attivita' ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Lazio. 2. Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e' organo di consulenza del Consiglio regionale in materia radiotelevisiva. Art. 2 (Elezione dei membri del comitato) 1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, con voto limitato a due terzi, il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, formato da sette membri effettivi. Essi durano in carica quanto il Consiglio regionale e devono essere scelti fra esperti in comunicazioni radiotelevisive. 2. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge fra i membri del comitato il presidente. Il comitato provvede ad eleggere nel proprio seno un vice presidente; per tale elezione ciascun membro vota per un solo nome, e risulta eletto il candidato che ha ottenuto piu' voti. 3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il comitato entro trenta giorni dal perfezionamento dei provvedimenti di nomina disposti dal Consiglio. 4. Il comitato, per la sua organizzazione si dota di un regolamento interno. Art. 3 (Incompatibilita') 1. La carica di membro componente del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e' incompatibile con quella di consigliere regionale. 2. I componenti del predetto comitato non devono ricoprire incarichi per conto delle societa' concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo o imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicita'. Analogo divieto opera con riferimento alle societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate. 3. Per tutta la durata del mandato i componenti del comitato non possono esercitare alcun tipo di attivita' professionale per societa' o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico e privato. 4. Le incompatibilita' di cui ai commi 1 e 2 comportano la decadenza dall'incarico di componente del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Art. 4 (Funzioni del comitato) 1. Il comitato per il servizio radiotelevisivo assolve a compiti di consulenza in materia di informazione radiotelevisiva per la Regione ed a tale scopo: a) coopera alla definizione dei contenuti delle collaborazioni e delle convenzioni fra la Regione, la concessionaria pubblica nella sua espressione periferica ed i concessionari privati in ambito locale, e ne coordina l'attuazione per conto del Consiglio regionale e della Giunta; b) fornisce elementi per la formulazione del parere regionale sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, elaborato dal Ministro delle poste alla Regione, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990 ed eventualmente collabora alla programmazione di ipotesi diverse da inserire nello stesso schema; c) fornisce supporto tecnico agli organi regionali competenti ad adeguare il piano regionale degli insediamenti territoriali radiotelevisivi previsto dalla legge regionale 11 settembre 1989, n. 56 alle indicazioni di localizzazione territoriale degli impianti, contenuto nel previsto progetto di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1990, n. 223; d) esprime parere sulla assegnazione di risorse regionali per la pubblicita' a favore delle emittenti private locali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990; e) esprime parere sulle agevolazioni che la Regione puo' disporre a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 223 del 1990; f) assume, nell'ambito della sua funzione di consulenza, ogni opportuna iniziativa al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sulle problematiche della comunicazione radiotelevisiva nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la promozione di apposite convenzioni; g) formula, previo accordo con i competenti organi regionali, proposte al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale, nel caso in cui tali proposte riguardano la normale programmazione radiofonica e televisiva regionale, sono attivati rapporti con l'organo regionale della concessionaria pubblica. Il comitato regola altresi', l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica. L'accesso radiotelevisivo puo' essere esteso anche alla emittenza locale privata; h) svolge gli adempimenti di cui agli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81. 2. Il comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge attivita' di indagine, di studio, di ricerca proponendone l'affidamento della esecuzione a soggetti qualificati, pubblici e privati. 3. Con riferimento alla funzione di cui alla lettera e) del comma 1, il comitato stabilisce l'ordine di priorita' dei contributi con particolare attenzione alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti, esamina le domande presentate dalle emittenti e predispone la graduatoria di accesso ai contributi regionali. 4. Riguardo alla funzione di cui alla lettera g) del comma 1, nel caso in cui la Regione finanzi convenzioni con le radiotelevisioni locali al fine di estendere gli spazi alle trasmissioni dell'accesso, il comitato cura l'istruttoria delle domande, ammettendo le associazioni con criterio di rotazione ed effettua la scelta delle radio e delle televisioni, presenti in tutte le province del Lazio, che rispondano alle indicazioni della legge n. 223 del 1990. Art. 5 (Attivita' di promozione dell'informazione e della comunicazione) 1. Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo pone in essere idonee forme di raccordo, di confronto e di partecipazione con le associazioni delle emittenti radiotelevisive private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti ed i soggetti interessati alla comunicazione televisiva e radiofonica, promuovendo incontri periodici e consultazioni sugli atti e pareri fondamentali che la legge gli demanda. 2. Il comitato puo', altresi' proporre al Consiglio regionale l'organizzazione di conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione di massa. Art. 6 (Rapporti con altre amministrazioni ed organi dello Stato) 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1990, il comitato svolge attivita' per conto del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito delle funzioni agli stessi attribuiti dalla normativa riguardante il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. 2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, il comitato e tenuto ad elencare in apposito registro le imprese radiotelevisive e radiofoniche operanti in ambito regionale ed a seguire le rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private. Art. 7 (Programmazione delle attivita') 1. Il comitato presenta entro il 31 ottobre di ogni anno al Consiglio regionale un programma della sua attivita', unitamente al consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente. Art. 8 (Situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione) 1. Il comitato riferisce annualmente al Consiglio ed alla Giunta regionale sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione, utilizzando anche i dati acquisiti nell'espletamento della attivita' di supporto a competenti organi dello Stato prevista nell'articolo 6. 2. In tale sede il comitato formula, altresi', ai competenti organismi regionali proposte di intervento nella specifica materia. 3. In base a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 28 ed 11 della citata legge n. 223 del 1990, il comitato intrattiene, altresi', contatti con il consiglio consultivo degli utenti e con la commissione nazionale per la pari opportunita' tra uomo e donna. Art. 9 (Funzionamento del comitato) 1. Il comitato e' assistito nelle sue funzioni da un ufficio la cui dotazione dovra' essere prevista nell'organico del Consiglio regionale e sara' definita con apposito provvedimento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stesso su proposta del comitato medesimo. 2. I mezzi materiali i locali, l'arredamento, le attrezzature e quant'altro, sono assegnati al comitato secondo le determinazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il comitato stesso. I mobili, le attrezzature ed i beni durevoli assegnati sono dati in carico al presidente del comitato, che ne diviene consegnatario responsabile. 3. Tutte le spese occorrenti per il funzionamento dell'organo sono impegnate e liquidate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a richiesta del comitato medesimo, secondo le norme e le procedure previste per la contabilita' e finanza del Consiglio regionale. Art. 10 (Indennita' e rimborsi) 1. Al presidente del comitato spetta un'indennita' di funzione pari al 55 per cento di quella percepita dai Consiglieri regionali, da corrispondersi in ragione di dodici mensilita'. 2. Al vicepresidente spetta una indennita' di funzione pari al 30 per cento di quella percepita dai Consiglieri regionali da corrispondere in ragione di dodici mensilita'. 3. Ai componenti del comitato viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione a sedute ordinarie e straordinarie del comitato stesso nonché per la partecipazione a gruppi di studio all'interno del comitato. Ciascun gettone di presenza corrisponde a L. 100.000. 4. I componenti del comitato possono recarsi, per ragioni del loro ufficio, in localita' diverse da quelle ove ha sede il predetto organismo; previa autorizzazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed in caso di urgenza previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale e successiva ratifica dell'ufficio di Presidenza medesimo. Ad essi compete il trattamento di missione previsto dalla normativa vigente per dirigenti della Regione di piu' alto livello. Art. 11 (Norma finanziaria) 1. All'onere per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo si fa fronte con gli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario cui l'onere stesso si riferisce. Art. 12 (Norma transitoria) 1. In sede di prima attuazione, I'elezione dei componenti del comitato dovra' avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 13 (Abrogazioni) 1. E' abrogata la legge regionale 24 ottobre 1979, n. 83 concernente: «Norme per il funzionamento del comitato per il servizio radiotelevisivo del Lazio». |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |