ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE LOCALE NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Numero della legge: 47
Data: 20 novembre 1996
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1996

L.R. 20 Novembre 1996, n. 47
ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE LOCALE NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO



Art. 1

1. La presente legge individua le funzioni amministrative nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento di interesse locale da attribuirsi alle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 14, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2

1. Le Province svolgono, nel loro territorio, le funzioni di interesse provinciale relative al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque ed in particolare:

a) controllo nel rispetto del limite di accettabilita' degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei e loro eventuale autorizzazione;

b) programmazione degli interventi di installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici da realizzarsi dalla struttura tecnica competente;

c) individuazione e proposta di delimitazione alla Regione delle zone di cui e' ammesso lo smaltimento dei liquami nel suolo o sottosuolo;

d) controllo nel rispetto del limite di accettabilita' delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo e loro autorizzazione nei casi previsti dalla legge;

e) controllo degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, compresi gli scarichi nelle unita' geologiche profonde, non espressamente riservati dalla presente legge alla competenza comunale, e loro autorizzazione;

f) effettuazione delle ispezioni negli insediamenti necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.


Art. 3

1. E' riservato al Comune il controllo degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi che insistono in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione, ove il rapporto fra cubatura complessiva e superficie e' inferiore a 0,4 metri cubi/metri quadri, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche.

2. L'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 o all'allaccio e scarico in fognatura, e' rilasciato dal Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, o con le modalita' indicate da apposito regolamento.

Art. 4

1. Le autorizzazioni allo scarico espresse o tacite in possesso degli insediamenti, rimangono in vigore fino al rilascio delle autorizzazioni rinnovate.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.