L.R. 20 Novembre 1996, n. 47 |
ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE LOCALE NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
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Art. 1 1. La presente legge individua le funzioni amministrative nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento di interesse locale da attribuirsi alle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 14, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 2 1. Le Province svolgono, nel loro territorio, le funzioni di interesse provinciale relative al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque ed in particolare: a) controllo nel rispetto del limite di accettabilita' degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei e loro eventuale autorizzazione; b) programmazione degli interventi di installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici da realizzarsi dalla struttura tecnica competente; c) individuazione e proposta di delimitazione alla Regione delle zone di cui e' ammesso lo smaltimento dei liquami nel suolo o sottosuolo; d) controllo nel rispetto del limite di accettabilita' delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo e loro autorizzazione nei casi previsti dalla legge; e) controllo degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, compresi gli scarichi nelle unita' geologiche profonde, non espressamente riservati dalla presente legge alla competenza comunale, e loro autorizzazione; f) effettuazione delle ispezioni negli insediamenti necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Art. 3 1. E' riservato al Comune il controllo degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi che insistono in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione, ove il rapporto fra cubatura complessiva e superficie e' inferiore a 0,4 metri cubi/metri quadri, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche. 2. L'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 o all'allaccio e scarico in fognatura, e' rilasciato dal Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, o con le modalita' indicate da apposito regolamento. Art. 4 1. Le autorizzazioni allo scarico espresse o tacite in possesso degli insediamenti, rimangono in vigore fino al rilascio delle autorizzazioni rinnovate. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |