L.R. 15 Dicembre 1993, n. 71 |
Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio lacontinuita' delle prestazioni di assistenza farmaceutica nell'anno 1993.
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(Pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1993, n. 34, S.O. n. 8). Art. 1 1. Al fine di garantire nella Regione per l'anno 1993 la continuita' dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali: RM/4, FR/4, LT/3, RI/1 e VT/3 cui e' affidato per l'intero territorio provinciale di appartenenza il compito di provvedere alle operazioni di liquidazione e pagamento degli importi dovuti alle farmacie convenzionate, sono autorizzate a provvedere alle operazioni di liquidazione e pagamento degli importi dovuti alle farmacie convenzionate, sono autorizzate a prevedere, in corrispondenza del capitolo n. 057, titolo I categoria III, parte uscita, dei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1993, gli stanziamenti di seguito indicati determinati sulla base dell'entita' degli impegni gia' assunti e del conseguente prevedibile ammontare della spesa per assistenza farmaceutica riferito all'intero anno 1993: U.S.L. RM/4 lire 718 miliardi; U.S.L. FR/4 lire 107 miliardi; U.S.L. LT/3 lire 105 miliardi; U.S.L. RI/1 lire 38 miliardi; U.S.L. VT/3 lire 67 miliardi, per un totale complessivo di lire 1.035 miliardi. Art. 2 1. Alla differenza tra la spesa complessiva prevista ed autorizzata di cui all'articolo 1 e lo stanziamento di lire 950 miliardi iscritto nel capitolo n. 41114 concernente: "Quota del fondo sanitario destinata a spesa di farmaceutica" del bilancio della Regione per il 1993 si fara' fronte mediante ricorso ad anticipazione bancaria da parte dell'istituto tesoriere della Regione, e sara' ripartita ed assegnata alle unita' sanitarie locali indicate all'articolo 1. Art. 3 1. L'anticipazione di cui all'articolo 2 sara' contratta previo accordo regionale con il tesoriere della Regione Lazio e sara' estinta con utilizzo delle ulteriori disponibilita' che perverranno dallo Stato a chiusura della vertenza per la valutazione del fabbisogno finanziario delle Regioni per il settore sanita' relativamente all'esercizio 1993 o a carico del fondo regionale dell'esercizio 1994 sui capitoli che riguardano la spesa sanitaria. Art. 4 1. Gli oneri relativi agli interessi passivi che matureranno negli anni 1993 e successivi a seguito degli interventi posti in essere con la presente legge, verranno fronteggiati dalla Regione con propri mezzi finaziari e restano conseguentemente a carico della Regione medesima. 2. La Regione promuove iniziative e adotta comportamenti finalizzati al contenimento della spesa derivante dagli oneri finanziari indicati al comma 1 agendo sulla durata delle esposizioni bancarie e sulla determinazione della misura del tasso di interesse da applicare alle anticipazione utilizzate dalle unita' sanitarie locali ai sensi e per gli effetti della presente legge. 3. Alla qualificazione ed alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge da iscrivere al capitolo n. 15429 si provvedera' con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1994. Art. 5 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 72. (2) Articolo cosi' sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 72. (3) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 72. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |